03/04/2020 – Permessi ex Legge n. 104/1992: chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl. “Cura Italia”

Permessi ex Legge n. 104/1992: chiarimenti sulle novità introdotte dal Dl. “Cura Italia”
02Apr, 2020
 
 
L’art. 24 del Dl. n. 18/2020 (Decreto “Cura Italia”), come noto, ha incrementato di ulteriori 12 giorni i permessi previsti dall’art. 33, comma 3 della Legge n. 104/1992, a favore dei lavoratori dipendenti con handicap grave o che assistano un proprio familiare con handicap grave, relativamente ai mesi di marzo e aprile 2020.
In merito a detta disposizione, sono intervenuti chiarimenti circa le modalità applicative da parte di Inps e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
In primo luogo, relativamente alla quantificazione dell’incremento, l’Inps, prima con il Messaggio n. 1281 del 20 marzo 2020, e successivamente con la Circolare n. 45 del 25 marzo 2020, ha chiarito che i permessi per marzo e aprile sono “3+3+12”. Analoga interpretazione è stata fornita nelle faq dell’Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Quest’ultimo, peraltro puntualizza che “i giorni di permesso di marzo 2020 non scadono il 31 marzo 2020, ma possono essere utilizzati anche ad aprile 2020”, assunto che se può considerarsi valido con riferimento ai 12 giorni previsti dal Dl. n. 18/2020, per i 3 giorni di permesso originariamente previsti dalla Legge n. 104/1992 per ogni mese è sempre stato affermato il contrario, ossia che ove non utilizzati nell’arco del mese, non possono essere goduti successivamente.
In secondo luogo, la questione relativa alla fruibilità a ore dell’aumento dei permessi previsto con il Dl. n. 18/2020. Sul punto, sia l’Inps che l’Ufficio della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono concordi, anche dato il contesto emergenziale, nel riconoscere tale modalità di fruizione anche per le 12 aggiuntive del bimestre marzo-aprile, alla stessa stregua di quanto previsto per gli ordinari 3 giorni di permesso (per gli Enti Locali all’art. 33 del Ccnl. 21 maggio 2018).
Inoltre, è stato chiarito che l’incremento dei permessi segue le regole ordinarie in merito alla cumulabilità da parte di un dipendente che assiste più di una persona disabile. Pertanto, i soggetti beneficiari di tale diritto possono sommare tanti incrementi quante sono le persone assistite.
La Circolare Inps citata ha inoltre ribadito che, in linea generale, vale la regola del riproporzionamento dei permessi in caso di part-time, anche per i 12 giorni di incremento, qualunque sia la modalità di fruizione, limitatamente ai rapporti di part-time verticale o misto.

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