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Lo studio dell’ANCI sull’organizzazione degli uffici durante l’emergenza sanitaria COVID-19
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
 
L’ANCI ha pubblicato il 22 marzo scorso un interessantissimo documento dal titolo “L’organizzazione degli uffici in emergenza Covid-19: servizi indifferibili, lavoro agile semplificato, nuovi permessi e congedi” che di seguito si analizza in alcune sue parti.
L’emergenza generata dall’epidemia da Covid-19 ha imposto l’adozione del cd. lavoro agile in tutta la PA e nei Comuni che , in particolare, hanno dovuto rimodulare radicalmente le proprie modalità di azione sia sul fronte esterno, per garantire non solo la continuità dei servizi esistenti, ma anche l’approntamento di nuove e urgenti iniziative per rispondere ad esigenze mutate in modo imprevedibile, sia sul fronte interno, dovendo essi stessi contribuire a garantire il prioritario distanziamento sociale mediante la massima riduzione del personale in servizio.
Il documento dell’ANCI passa in rassegna la normativa di riferimento che con l’emergenza Covid-19 ha prodotto in poche settimane una mole consistente di provvedimenti normativi e regolativi incidenti sulla disciplina del lavoro nella pubblica amministrazione.
In particolare il D.L. n. 18/2020, cd. decreto “Cura Italia”, attualmente in discussione al Senato, contiene importanti disposizioni nel settore del pubblico impiego; il documento ANCI riassume, preliminarmente, le principali novità riguardanti: lavoro agile in forma semplificata, riduzione del personale negli uffici, esenzione dal servizio, sospensione delle procedure concorsuali, congedi parentali per emergenza Covid-19, assenze genitori di persone disabili in conseguenza della sospensione dell’attività dei centri diurni, estensione permessi L. n. 104/1992, assenza dal servizio dei soggetti vulnerabili, straordinari della polizia locale, sospensione dei termini per i procedimenti disciplinari, prestazioni individuali domiciliari o a distanza, premio per i lavoratori dipendenti.
Sicuramente la novità principale è il lavoro agile che diviene la modalità ordinaria per l’espletamento della prestazione lavorativa nel periodo dell’emergenza. Di conseguenza deve essere ridotta al massimo la presenza in servizio del personale, limitandola esclusivamente ai servizi indifferibili che non possono essere resi in modalità smart working.
Le indicazioni operative per gli enti locali
Il documento dell’ANCI fornisce una esaustiva analisi delle indicazioni operative per gli enti locali alla luce dell’emergenza COVID-19.
I passaggi operativi che ciascuna amministrazione pone in essere ed aggiorna periodicamente sono:
1. Individuazione dei servizi indifferibili che devono necessariamente essere resi in presenza;
2. Individuazione dei servizi indifferibili che possono essere erogati a distanza;
3. Individuazione dei servizi differibili che possono essere erogati a distanza, e che quindi non devono essere sospesi;
4. Individuazione dei servizi differibili che non possono essere erogati a distanza, e che di conseguenza, nel perdurare della prioritaria esigenza di distanziamento sociale, sono sospesi.
Per ciascuna delle attività di cui ai punti 1, 2 e 3, l’Ente procede all’individuazione del personale assegnato e alla definizione di eventuali modalità di rotazione dei lavoratori.
Rispetto alle attività che devono necessariamente essere effettuate in presenza, potranno essere adottati schemi di rotazione finalizzati:
– a ridurre al minimo la contemporaneità della presenza del personale all’interno degli spazi comuni;
– ad individuare distinte squadre di lavoro che operino in maniera isolata tra loro;
– a consentire la sanificazione dei locali.
Individuazione dei servizi che possono essere resi in modalità di lavoro agile
Il documento dell’ANCI evidenzia che già con il primo D.P.C.M. del 23 febbraio scorso, con una disposizione replicata nei decreti che si sono via via succeduti, il Governo ha inteso incentivare i datori di lavoro pubblici e privati a ricorrere allo smart working come modalità preferenziale di lavoro, nell’ottica del contenimento del contagio da Covid-19. Con l’art. 87 del D.L. Cura Italia, che ha introdotto una disciplina specifica e semplificata per le amministrazioni pubbliche, il lavoro agile da modalità preferenziale diviene modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, ovvero fino a diversa data da stabilirsi con DPCM.
La semplificazione procedurale consiste nella deroga dagli accordi individuali, nella dispensa dagli obblighi informativi previsti dalla disciplina ordinaria sul lavoro agile, e nella possibilità che il lavoratore utilizzi i propri strumenti di lavoro.
Gli strumenti per ridurre la presenza in servizio
Il documento dell’ANCI evidenzia che l’amministrazione dispone, nel rispetto delle scadenze di legge e di CCNL lo smaltimento delle ferie pregresse, anche per i dipendenti impiegati nei servizi a distanza in modalità di lavoro agile. A tal riguardo si ricorda che in base all’art. 28, comma 15, del CCNL 21 maggio 2018, il dipendente deve fruire delle ferie residue al 31 dicembre entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di spettanza.
In ogni caso il dipendente ha la possibilità di richiedere la fruizione sia dei permessi spettanti sia in base a specifiche disposizioni di legge (es.: permessi per disabilità ex L. n. 104/1992; congedi parentali, ecc.) che in applicazione dei nuovi istituti introdotti dalla normativa emergenziale.
Tali istituti sono fruibili anche dal lavoratore impiegato in modalità agile.
Il datore di lavoro può, in ultima istanza, motivatamente esentare il lavoratore dal servizio: in tal caso il periodo di esenzione costituisce servizio prestato ai fini economici e previdenziali, con esclusione della corresponsione dell’indennità sostitutiva di mensa.
Di seguito, si riporta una FAQ (tra le diverse ) che il Dipartimento della Funzione pubblica ha pubblicato e che è contenuta anche documento dell’ANCI .
In particolare alla domanda se è conforme a normativa che la PA non riconosca prestazioni di lavoro straordinario e permessi al lavoratore in smart working, la Funzione pubblica ha risposto affermativamente evidenziando che le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui – fermo restando il divieto di discriminazione – la previsione dell’eventuale esclusione, per effetto della distribuzione flessibile del tempo di lavoro, di prestazioni eccedenti l’orario settimanale che diano luogo a riposi compensativi, prestazioni di lavoro straordinario, prestazioni di lavoro in turno notturno, festivo o feriale non lavorativo che determinino maggiorazioni retributive, brevi permessi o altri istituti che comportino la riduzione dell’orario giornaliero di lavoro.
Il principio era già chiarito nella Dir.Stato n. 3/2017 – “Direttiva del presidente del consiglio dei ministri recante indirizzi per l’attuazione dei commi 1 e 2 dell’articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e linee guida contenenti regole inerenti all’organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti” – secondo la quale ciascuna PA assume le determinazioni di competenza nell’esercizio dei propri poteri datoriali. La Funzione pubblica ritiene che tale indicazione sia valida anche nel contesto emergenziale in atto, in cui il lavoro agile rappresenta l’ordinaria modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

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