03/04/2020 – Danno erariale se il Direttore o il Segretario Generale percepiscono una remunerazione per l’incarico di presidente del nucleo di valutazione

Danno erariale se il Direttore o il Segretario Generale percepiscono una remunerazione per l’incarico di presidente del nucleo di valutazione
di Vincenzo; Gianluca Giannotti; Popolla – Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone; Dottore in giurisprudenza – esperto enti locali
 
La vicenda – Il giudizio di prime cure
La terza sezione giurisdizionale centrale e d’appello della Corte dei Conti ha ricevuto la domanda di appello da parte del Sindaco e del Direttore Generale di un comune, avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la regione Campania. Con tale sentenza l’autorità giudiziaria contabile di prime cure, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Regionale, ha condannato i due attuali appellanti, insieme al segretario generale dell’ente, a risarcire pro quota il comune dal danno derivato dalla indebita erogazione, al Segretario e al Direttore, di un compenso fisso mensile per la remunerazione degli incarichi di componente e presidente del nucleo di valutazione, violando così il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. In particolare la Corte regionale aveva attribuito la responsabilità al Sindaco in relazione alla pubblicazione di una nota con cui si statuiva che le attività prestate per il nucleo di valutazione dovessero considerarsi aggiuntive e dessero quindi diritto ad un compenso aggiuntivo, mentre per gli altri convenuti la responsabilità era legata al fatto stesso della percezione degli emolumenti indebiti per violazione del principio di omnicomprensività.
La sentenza di primo grado, tenendo conto dei vantaggi ottenuti dall’Amministrazione in relazione ai ruoli svolti dai convenuti, ha accolto solo parzialmente la richiesta della Procura Regionale, diminuendo l’importo delle condanne dei convenuti.
La vicenda – L’appello alla Corte Centrale
La sentenza è stata appellata dal Sindaco e dal Direttore Generale (nonché presidente del nucleo di valutazione) che hanno esposto più motivi di censura al provvedimento giurisdizionale di primo grado.
In via principale è stata sostenuta la correttezza e la legittimità del comportamento degli appellanti, in quanto il Sindaco avrebbe soltanto dato esecuzione alla delibera del consiglio comunale nella quale si individuava come presidente del nucleo di valutazione il Direttore o il Segretario generale dell’Ente, inoltre tale decreto, che avrebbe ricalcato il precedente omologo provvedimento emanato dal precedente Sindaco, precisava che l’attività del nucleo di valutazione sarebbe dovuta svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro, sarebbe stato dovere del Segretario Generale farlo gratuitamente. Discorso diverso per il Direttore Generale che, per motivi peculiari alla sua posizione (alcun beneficio di retribuzione di posizione e di risultato e assoluto legame fiduciario del contratto) non sarebbe stato soggetto al principio della omnicomprensività, non applicandosi perciò l’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001 in quanto estraneo all’Organigramma dell’ente.
L’altro punto centrale della difesa degli appellanti è relativo all’attività svolta del nucleo di valutazione nel periodo contestato che sarebbe stata, a loro dire, altamente positiva, portatrice di vantaggi economici e indispensabile per la realizzazione degli obiettivi del comune: valutazioni non tenute in considerazione dal giudice di prime cure e che dovrebbero portare la Corte Centrale ad apprezzare l’attività anche in via equitativa ex art. 1226 c.c..
Altre obiezioni riguardano infine l’ammontare dell’addebito e l’entità della colpa sanciti dalla sentenza impugnata: il Sindaco ha evidenziato la netta sproporzione della somma addebitatagli in relazione al ruolo marginale svolto nella vicenda, entrambe le parti appellanti hanno poi dichiarato inesistente l’elemento soggettivo della colpa grave nel caso in cui fosse accertata la mera violazione di legge (chiedendo, in subordine, che venisse dichiarata la colpa lieve) e hanno censurato l’omessa attuazione del potere riduttivo del giudice di prime cure, stante il concorso nel presunto illecito di altri organi comunali tra cui la Giunta, i revisori dei conti e il responsabile finanziario dell’ente.
Gli appellanti hanno pertanto richiesto il rigetto della domanda della Procura Regionale e l’assoluzione da ogni responsabilità e addebito, nonché tutte le domande accessorie scaturenti dalle censure sopra descritte, in maniera principale o in subordine, nel caso di giudizio di non assoluzione. Successivamente, la difesa degli appellanti ha rinunciato al motivo di censura relativo alla ripartizione dell’addebito e ha evitato che, in assenza di differenti interessi tra i due rappresentati, le loro posizioni giuridiche fossero conflittuali e non fosse possibile la difesa di entrambi da parte dello stesso legale.
La Procura Generale ha confutato le censure presentate dagli appellanti e ha richiesto la reiezione del gravame.
Le precisazioni della Corte
La Corte, dopo aver dichiarato cristallizzata la posizione del Segretario Generale che non ha proposto ricorso, si è pronunciata nel senso del rigetto dei motivi di appello e, pertanto, della conferma della sentenza del giudice di prime cure.
Il ragionamento del giudice di appello si fonda dapprima sulla questione dell’applicabilità al Direttore Generale del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, sancito dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. n. 165 del 2001: in questa direzione ha ricostruito l’impianto normativo di riferimento partendo dagli artt. 108, comma 1, e 107, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000. L’analisi della normativa di riferimento ha portato la Sezione centrale della Corte dei Conti a ritenere che, se da un lato (ex art. 108, comma 1) il Direttore Generale è da considerarsi come “funzionario di vertice destinato a fare da tramite tra organi di governo (competenti alla determinazione degli indirizzi e obiettivi) e organi burocratici dell’ente (competenti per la gestione)”, dall’altro “deve sicuramente escludersi che il direttore generale possa ascriversi alla prima delle predette categorie di organi, siccome, nelle province (così come nei comuni), gli organi politici di governo sono tassativamente elencati dall’art. 36 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, tutti strettamente legati da rapporto politico-rappresentativo alla collettività di cui l’ente è esponenziale e titolari delle funzioni di indirizzo politico amministrativo.”. Pertanto, se pure con compiti e funzioni differenziate, il Direttore Generale deve considerarsi un dirigente (in tal senso Cass. Civ. SS.UU., sent. N. 13538 del 2006), da ciò deriva la qualificazione del rapporto di lavoro come “pubblico” e, di conseguenza, l’applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Essendo stato violato il suddetto principio, i compensi corrisposti al Direttore Generale in qualità di Presidente del nucleo di valutazione costituiscono danno erariale.
A stessa conclusione il Collegio contabile d’appello è giunto relativamente alla figura del Segretario Generale, anche a questi è applicabile il principio dell’omnicomprensività della retribuzione dirigenziale, in particolar modo l’art. 41, comma 6, della contrattazione collettiva di categoria prevede che “La retribuzione di posizione nel valore annuo definito ai sensi del precedente comma 3 assorbe ogni altra forma di compenso connessa alle prestazioni di lavoro, ivi compreso quello per lavoro straordinario”: deve pertanto ritenersi che anche i compensi corrisposti al Segretario, per l’attività di componente del nucleo di valutazione, costituiscano una duplicazione di retribuzione “in quanto remunerative (…) di compiti già rientranti tra quelli propri d’istituto e nelle attribuzioni dirigenziali”, si configura quindi il danno erariale.
Relativamente alla posizione del Sindaco, la Corte dei Conti ha rilevato che la sua responsabilità sia legata all’emanazione del decreto sindacale con cui il primo cittadino ha nominato il Segretario Generale e il Direttore Generale dell’ente, rispettivamente in qualità di membro e di presidente del nucleo di valutazione, attribuendogli il compenso relativo a tali posizioni. Quest’ultima previsione non era contenuta nella deliberazione di giunta, così come sostenuto dal Sindaco, la quale infatti si limitava a riservare la carica di presidente del nucleo a uno dei due Segretari non menzionando alcun compenso, se non a favore dei soggetti che non ricoprivano alcuna figura dirigenziale. Secondo la Corte poi nessuna esimente è data dalla previsione che le attività dei due Segretari dovessero svolgersi “al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio”, mentre il fatto che il Segretario Generale dovesse svolgere gratuitamente la funzione relativa al nucleo di valutazione va a comportare soltanto una sua responsabilità concorrente a quella sindacale.
Essendo chiaro il quadro normativo, le violazioni commesse dagli appellanti hanno portato il collegio a ritenere fondata la sussistenza della colpa grave a loro carico, inoltre la Corte non ha rilevato alcun motivo ulteriore per la riduzione dell’addebito inflitto dal giudice di prime cure (considerato che in primo grado già fosse avvenuta la compensatio lucri cum danno) e ha ritenuto che, per quanto sopra detto, non ci fossero ragioni tali da attribuire una parte dell’addebito ad altri soggetti (componenti della Giunta comunale, ai revisori dei conti e al responsabile del settore finanziario) così come richiesto dagli appellanti.
Pertanto ha ritenuto sufficientemente giustificata la scelta del giudice di prime cure.
La decisione della Corte
Per quanto sopra esposto, la Corte dei Conti – Sezione Terza Centrale d’appello, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, ha respinto l’appello e ha confermato integralmente la sentenza impugnata.

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