03/04/2020 – Coronavirus – Smart working valido per il periodo di prova

Coronavirus – Smart working valido per il periodo di prova
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
 
 
Le pubbliche amministrazioni non devono adottare alcun atto formale per attivare il lavoro agile semplificato voluto dal Governo tra le misure per il contenimento e la gestione all’emergenza epidemiologica da Covid-2019. La prestazione lavorativa in modalità agile è valida per il completamento del periodo di prova del dipendente neoassunto. Il lavoratore agile non vanta nei confronti della propria amministrazione un diritto al riconoscimento del buono pasto. Sono queste le importanti indicazioni fornite dal dipartimento della Funzione pubblica con alcune risposte pubblicate sul proprio sito istituzionale e che integrano quelle diffuse lo scorso 27 marzo (si veda Il Quotidiano degli enti locali e della Pa del 30 marzo).
Procedure semplificate

La Funzione pubblica ricorda che fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 il lavoro agile costituisce nelle pubbliche amministrazioni la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa. In Quest’ottica, le amministrazioni devono garantire la sua massima applicazione prevedendo procedure semplificate e temporanee di accesso, escludendo appesantimenti amministrativi e favorendo la celerità dell’autorizzazione (ad esempio con il ricorso a scambio di mail con il dipendente per il riconoscimento del lavoro agile piuttosto che la predisposizione di moduli da compilare o adozione di provvedimenti amministrativi). L’obiettivo, dunque, è la semplificazione, tant’è che la stessa norma ha previsto espressamente l’attivazione del lavoro agile in deroga agli accordi tra datori e lavoratori e in deroga agli obblighi informativi della legge 81/2017.

Ogni singola amministrazione, nell’ambito della propria autonomia, può valutare se chiedere al dipendente la compilazione di report giornalieri (schede o documenti di sintesi) sugli obiettivi raggiunti.

Principio di non discriminazione

Il periodo di lavoro prestato in modalità agile dal dipendente neoassunto è valido a tutti gli effetti per il completamento del periodo di prova. La Funzione pubblica ricorda, infatti, che le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell’articolo 14 della legge 124/2015, devono garantire che i dipendenti «agili» non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. In quest’ottica di non discriminazione è possibile promuovere nei confronti di questi lavoratori percorsi informativi e formativi in modalità agile che non escludano i lavoratori dal contesto lavorativo e dai processi di gestione dell’emergenza.

Attività indifferibili

Le attività indifferibili e quelle strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza possono essere svolte attraverso il lavoro agile e mediante la presenza del personale sul luogo di lavoro. Pertanto, precisano i tecnici di palazzo Vidoni, le attività indifferibili non devono essere svolte necessariamente in presenza.

In linea con quanto già chiarito dalla direttiva n. 2/2020, si precisa che le attività indifferibili possono essere svolte sia nella sede di lavoro, anche solo per alcune giornate, quando il dipendente fa parte del contingente minimo posto a presidio dell’ufficio, sia con modalità agile. È nel quadro sopra delineato che le amministrazioni possono adottare forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio.

Buono pasto

Il riconoscimento del buono pasto al lavoratore agile non costituisce un vincolo obbligatorio per l’ente. Nella risposta della Funzione pubblica si legge che «le amministrazioni, nel rispetto della disciplina normativa e contrattuale vigente, con riferimento allo smart working definiscono gli aspetti di tipo organizzativo e i profili attinenti al rapporto di lavoro, tra cui gli eventuali riflessi sull’attribuzione del buono pasto. Ciascuna amministrazione, dunque, assume le determinazioni di competenza sull’attribuzione del buono pasto ai dipendenti in smart working, previo confronto con le organizzazioni sindacali».

Il chiarimento fornito, che prende spunto dalle indicazioni contenute nelle linee guida della stessa Funzione pubblica recepite nella direttiva n. 3/2017 (punto 3, lettera D, punto 15), lascia comunque margini di ambiguità.

Il dubbio che permane è come possa conciliarsi la natura del lavoro agile (che per sua natura è senza vincoli di orario, potendo il lavoratore gestire l’organizzazione del suo tempo) con la vigente disciplina contrattuale in materia di buono pasto (che oltre ad essere una materia interamente rinviata alla contrattazione nazionale e non integrativa, presenta un vincolo orario alla prestazione lavorativa).

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