02/04/2020 – Buoni spesa: sono contributi sociali, non appalti di forniture

Buoni spesa: sono contributi sociali, non appalti di forniture
E’ vero che molte volte le norme non sono chiarissime. Altrettanto innegabile, tuttavia, è che talvolta la complicazione è anche negli occhi di chi legge.

L’ordinanza 658/2020 della Protezione Civile sta ingenerando il dubbio se l’acquisizione dei buoni spesa sia da intendere come fornitura o come contributo.

Una tesi ritiene che gli acquisti dei comuni siano soggetti alla disciplina della tracciabilità dei conti correnti e a Cig, per quanto l’ordinanza deroghi al codice dei contratti. Infatti, la tracciabilità non è regolata dal codice ed il Cig è fondamentale ai suoi fini.

Tuttavia, anche in questo caso il dubbio appare generato dagli occhi di chi legge, anzi non legge quanto però scritto espressamente nell’ordinanza, all’articolo 2, comma 6:  “L’Ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari ed il relativo contributo tra i nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall’emergenza epidemiologica da virus Covid-19 e tra quelli in stato di bisogno, per soddisfare le necessità più urgenti ed essenziali con priorità per quelli non già assegnatari di sostegno pubblico“.

L’ordinanza è chiara. Anche se non utilizzasse la parola chiarissima, il fine sarebbe altrettanto lampante.

L’ordinanza non deroga il codice dei contratti solo perchè libera la procedura dalle mille pastoie di una norma da modificare al più presto, qual è il d.lgs 50/2016. Lo deroga, perchè non è un appalto di fornitura.

I comuni non acquisiscono i buoni spesa per sè. Una fornitura vede l’ente come soggetto passivo e, quindi, tenuto alle regole del codice dei contratti e della tracciabilità, se questa fornitura è destinata ad una propria utilità.

In questo caso, invece, il comune non compra nemmeno (non necessariamente) da un soggetto preciso: se compra o emette buoni, è il nucleo familiare che poi sceglie tra quelli aderenti. In ogni caso, anche se acquista pacchi spesa, essi sono comunque un contributo a scopo sociale.

Dunque, si applicano le chiarissime indicazioni della determinazione 4/2011 dell’Anac: “Per assenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi di applicazione dell’art. 3 della legge n. 136/2010,  la tracciabilità non si applica all’erogazione diretta, a titolo individuale, di contributi da parte della pubblica amministrazione a soggetti indigenti o, comunque, a persone in condizioni di bisogno economico e fragilità personale e sociale ovvero, ancora, erogati per la realizzazione di progetti educativi“.

Non pare vi sia da aggiungere altro.

Se non che se il comune affida ai soggetti del terzo settore o a cooperative sociale il servizio, come pacchetto completo, di gestione del processo di acquisizione ed erogazione dei buoni, allora in questo caso è un appalto di servizi e si applicano le regole della tracciabilità. Prosegue, infatti, la citata determinazione 4/2011 dell’Anac: “Deve, peraltro, tenersi distinto, da tale ipotesi, l’appalto eventualmente aggiudicato a operatori economici per la gestione del processo di erogazione e rendicontazione dei contributi ovvero l’appalto o la concessione aggiudicati per l’erogazione delle prestazioni, a prescindere dal nomen juris attribuito alla fattispecie. A titolo esemplificativo, è pienamente soggetto agli obblighi di tracciabilità l’affidamento del servizio di realizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione di voucher sociali“.

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