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Bilancio di previsione – servizi a domanda individuale
Si premette che l’Ente ha già approvato il Bilancio di Previsione 2020/2022; che tra le delibere obbligatorie allegate vi è quella della copertura dei servizi a domanda individuale; Si prende inoltre atto, oggi, che nella redazione della suddetta delibera non è stato inserito un nuovo servizio a domanda individuale (la gestione di un convitto) per il quale però in bilancio, per rispetto al principio della trasparenza, sono stati istituiti specificatamente due capitoli uno in entrata (per incamerare i proventi, dove è stanziata la somma di EUR 5.000) e uno in uscita (per le correlate spese di gestione, dove è stanziata la somma di EUR 5.000); Per quanto esposto sopra, la suddetta dimenticanza comporta qualcosa ai fini della regolarità del bilancio di previsione già approvato o l’ente deve modificare/integrare la delibera dei servizi a domanda individuale?
a cura di Marco Nocivelli
 
Si ritiene che l’atto amministrativo costituito dall’approvazione del bilancio di previsione mantenga la sua validità anche in presenza dell’errore rappresentato nel quesito.
Certamente l’atto non è nullo in quanto l’incompletezza dell’elenco dei servizi a domanda individuale (previsto dall’art. 172, comma 1, lett. c, del TUEL) non è causa ex lege della nullità del bilancio (L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21-septies).
Riguardo all’annullabilità (art. 21-octies) risulta chiaro che si tratti di vizio di forma che non inficia la regolarità dell’atto nella sua complessità. Il “faro” della regolarità dell’atto “bilancio di previsione” poggia sul rispetto di tutti i principi contabili e delle procedure di approvazione nei termini di legge e nelle competenze attribuite ai vari organi. Trattasi di vizio di forma poiché in nessun modo l’inserimento del servizio nell’elenco avrebbe potuto comportare un diverso giudizio sul bilancio, considerato, peraltro, che detto inserimento avrebbe comportato un miglioramento dell’incidenza della copertura dei servizi a domanda individuale.
Riguardo poi all’annullabilità d’ufficio (art. 21-nonies), al di là dell’esistenza o meno degli estremi per l’annullamento, non si ravvisano ragioni di interesse pubblico per procedere in tal senso.
Circa i precedenti giurisprudenziali in merito all’annullabilità del bilancio di previsione per carenza degli allegati, è nota la sentenza del T.A.R. Campania Napoli Sez. I, Sent., 22 ottobre 2018, n. 6128, secondo cui Il «Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio», non allegato al bilancio di previsione, travolge la deliberazione consiliare di approvazione in quanto adottata in violazione delle norme imperative e in particolare del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, art. 18-bis. Tale caso, a giudizio di chi scrive, ben dista da quello qui trattato poiché si tratta non soltanto di documento carente (e non incompleto) ma anche di documento sul quale poggia la verifica del rispetto della coerenza e della comparabilità esterna.

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