28/08/2020 – Dal MIT 10 milioni in due anni per sostenere i Comuni nella demolizione delle opere abusive

Demolizione opere abusive
Dal MIT 10 milioni in due anni per sostenere i Comuni nella demolizione delle opere abusive
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
 
Il fondo
L’art. 1, comma 26, L. n. 205/2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) un fondo finalizzato all’erogazione di contributi ai Comuni per l’integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e demanda ad apposito decreto la definizione dei criteri per l’utilizzazione e per la ripartizione delle risorse.
Il comma 27 istituisce presso lo stesso Ministero la banca di dati nazionale sull’abusivismo edilizio, di cui si avvalgono le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti, verso la quale tutti gli enti, le amministrazioni e gli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio sono tenuti a trasmettere le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
Nel bilancio del Ministero sono presenti in conto residuo 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per i quali ora il MIT provvede a definire i criteri di utilizzazione e ripartizione, da utilizzarsi prioritariamente in relazione agli abusi riguardanti edifici o ampliamenti edilizi con volumetrie pari o superiori a 450 m3 insistenti sulle aree demaniali o di proprietà di altri enti pubblici, a rischio idrogeologico, sismiche, sottoposte a tutela.
Le procedure
Possono presentare la domanda di concessione del contributo i Comuni nel cui territorio ricade l’opera o l’immobile realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire. Il contributo ha ad oggetto le spese connesse agli interventi di rimozione o di demolizione delle opere o degli immobili realizzati per i quali sia stato adottato un provvedimento definitivo di rimozione o di demolizione non eseguito nei termini stabiliti. Sono incluse le spese tecniche e amministrative, nonché quelle connesse alla rimozione, trasferimento e smaltimento delle macerie ai sensi della normativa vigente.
Le domande vanno presentate tramite l’apposito sistema informatico presente nel sito istituzionale del Ministero, complete degli elementi amministrativi e contabili concernenti gli interventi da eseguire e dell’attestazione della copertura finanziaria per ciascun intervento proposto, nella misura del 50% del costo complessivo dello stesso.
Entro tre mesi dal termine per la presentazione delle domande il Ministro approva l’elenco degli interventi ammessi al contributo, con indicazione delle relative somme assegnate. I Comuni provvedono all’affidamento dei lavori e alla stipulazione del contratto con l’impresa entro i successivi dodici mesi e i la vori devono essere conclusi entro ventiquattro mesi dalla data di assegnazione dei contributi. Qualora non effettuino la demolizione degli abusi edilizi entro i termini stabiliti provvedono le Regioni e le Province autonome.
Le risorse assegnate sono trasferite direttamente ai Comuni dalla competente direzione generale del Ministero, secondo le seguenti modalità: 50% dell’importo a seguito dell’assegnazione, il saldo sulla base della rendicontazione delle spese effettivamente sostenute per l’esecuzione dell’intero intervento e previa presentazione del certificato di ultimazione dei lavori e di regolare esecuzione.
Il monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi è effettuato attraverso la Banca di dati nazionale sull’abusivismo edilizio di cui all’art. 1, comma 27, L. n. 205/2017, con obbligo per i Comuni di aggiornare i dati sullo stato di attuazione degli interventi con cadenza trimestrale, comunicando alla Soprintendenza archeologia la data di inizio dei lavori di demolizione con almeno sessanta giorni di anticipo.

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