17/08/2020 – Il diritto di accesso non costituisce una pretesa strumentale alla difesa in giudizio.

Alla Preg.ma Redazione
Ai fini della sua pubblicazione si invia l’allegato file in cui ho riportato una sintesi della sentenza indicata in oggetto.
Si ringrazia per l’attenzione che si vorrà prestare e si porgono cordiali saluti.
Agostino Galeone
 
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a cura di Agostino Galeone
 
Il diritto di accesso non costituisce una pretesa strumentale alla difesa in giudizio.
 
T.A.R. Lecce – sentenza n. 924 dell’11 agosto 2020
 
Occorre premettere che l’istanza di diritto di accesso oggetto della fattispecie concreta oggetto della su citata sentenza era diretta ad un Comune al fine di ottenere la seguente documentazione:
a) eventuale assenso edilizio rilasciato per la realizzazione della tettoia posta a copertura del piazzale dell’autolavaggio ……, sito in ……….. alla Via …….., con gli elaborati grafici;
b) documentazione relativa alle autorizzazioni rilasciate per lo smaltimento delle acque reflue provenienti dal suddetto autolavaggio;
c) documentazione tecnica attestante gli eventuali sistemi di abbattimento e contenimento dei rumori.
 
Il Collegio reputa “senz’altro riscontrabile la sussistenza, in capo all’istante, di un interesse qualificato, diretto, attuale e concreto all’ostensione della richiesta documentazione, essendo egli residente in immobile posto a confine con quello adibito ad attività di autolavaggio, e potenzialmente esposto ad immissioni di rumori e odori.”; mentre ritiene non risolutiva “la circostanza, dedotta dal Comune di …., secondo cui la ricorrente potrebbe proporre istanza ex art. 213 c.p.c. nell’instaurando giudizio civile, atteso che la sussistenza di un rimedio giuridico non priva il ricorrente della possibilità di attivare altri strumenti di tutela (nel caso di specie, domanda di accesso agli atti) riconosciuti dall’ordinamento.
 
L’accoglimento del ricorso proposto dall’istante è suffragato dalla seguente motivazione.
“Il diritto di accesso costituisce situazione attiva meritevole di autonoma protezione ex se, indipendentemente cioè dalla pendenza e dall’oggetto di una controversia giurisdizionale, non costituendo il diritto di accesso una pretesa strumentale alla difesa in giudizio, ma essendo in realtà diretto al conseguimento di un autonomo bene della vita (C.d.S, AA.PP. nn. 5 e 6/2005).
Pertanto, la domanda giudiziale tesa ad ottenere l’accesso ai documenti è indipendente non solo dalla sorte del processo principale nel quale venga fatta valere l’anzidetta situazione, ma anche dall’eventuale infondatezza od inammissibilità della domanda giudiziale che il richiedente, una volta conosciuti gli atti, potrebbe proporre, non avendo carattere strumentale alla difesa in giudizio della posizione soggettiva del richiedente (cfr, ex plurimis: Consiglio Stato, Sez. V, 23 febbraio 2010, n. 1067; Sez. IV, 20 settembre 2012 n. 5047; Sez. III, 13 gennaio 2012 n. 116; Sez. VI, 14 agosto 2012, n. 4566; Sez. V, 22 giugno 2012, n. 3683), dovendo il diritto di accesso essere ricondotto unicamente alla sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante del richiedente che sia meritevole di tutela, collegata alla documentazione cui si chiede di accedere.
Il diritto di accesso riveste, difatti, valenza autonoma, non essendo stato configurato dall’ordinamento con carattere meramente strumentale rispetto alla difesa in giudizio della situazione sottostante, costituendo tale diritto un principio generale dell’ordinamento giuridico, ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità dell’esercizio della funzione pubblica da parte dell’interessato, e basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi, dovendo conseguentemente il collegamento tra l’interesse giuridicamente rilevante dell’istante e la documentazione oggetto di richiesta di accesso, di cui all’art. 22 comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, essere inteso in senso ampio, ed essere genericamente mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante dello stesso.
Il punto è stato di recente ripreso dal Consiglio di Stato, il quale ha ribadito che: “L’avvenuto decorso del termine per impugnare gli atti della procedura non incide sull’attualità dell’interesse all’accesso; non spetta all’amministrazione che detiene il documento valutare le modalità di tutela dell’interesse del richiedente e negare l’accesso per il caso in cui ritenga talune di esse non più praticabili; è solo del privato richiedente, una volta ottenuto il documento, la decisione sui rimedi giurisdizionali da attivare ove ritenga lesa la sua situazione giuridica soggettiva e se per taluni di essi (o per quelli unicamente esperibili) siano già spirati i termini di decadenza (o, eventualmente, di prescrizione) l’eventuale pronuncia di inammissibilità non può, certo, essere anticipata dall’amministrazione destinataria della richiesta di accesso allo scopo di negare l’ostensione del documento” (C.d.S, V, 27.6.2018, n. 3953).
 

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