14/08/2020 – Un sorteggio per i segretari – Per sganciare le nomine dalle logiche dello spoils system

Depositato in parlamento un disegno di legge che rivoluzionerebbe le modalità di scelta
Un sorteggio per i segretari – Per sganciare le nomine dalle logiche dello spoils system
di Luigi Oliveri

Un sorteggio per incaricare i segretari comunali. Mentre la preintesa del Ccnl area dirigenza del Comparto Funzioni locali da un lato precarizza ulteriormente lo status dei segretari comunali introducendo ipotesi di revoca non previste dalla legge e dall’altro disciplina in modo contrario alla legge il potere di avocazione, che se non esercitato implica la revoca, in parlamento e al governo ci si accorge che il sistema delle nomine e di regolazione dei segretari non va.

In Parlamento è stato depositato il disegno di legge di iniziativa parlamentare 1836/2020, il cui articolo 4 prevede di rivoluzionare le modalità di scelta dei segretari. Attualmente, l’articolo 99 del dlgs 267/2000 rimette a sindaci e presidenti di province o città metropolitane un potere sostanzialmente arbitrario di nomina tra gli iscritti all’albo. Non è disciplinata alcuna modalità selettiva, non si richiede nessuna motivazione. Il sistema è retto da modalità di pubblicità delle sedi vacanti, da cui scatta la presentazione di curriculum: ma è noto che nella maggior parte dei casi le «selezioni» sono fatte al di fuori della procedura e prima ancora che gli avvisi siano pubblicati, con scelte «a porte chiuse».
Il sistema di nomina dei segretari comunali è caratterizzato, quindi, da uno spoil system particolarmente accentuato, considerato costituzionalmente legittimo, con argomentazioni tutt’altro che persuasive, dalla Corte costituzionale, con la sentenza 23/2019.
Le funzioni di un soggetto come il segretario, chiamato principalmente ad assicurare consulenza giuridico amministrativa agli organi di governo, nonché a coordinare l’attività gestionale, debbono essere connaturate dalla necessaria lealtà, ma anche da quella imparzialità e terzietà che il sistema delle nomine pregiudica con ogni evidenza.
Il disegno di legge, quindi, intende sostituire all’arbitrio delle nomine un sistema secondo il quale «il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che dipende funzionalmente dal capo dell’amministrazione, mediante estrazione a sorte tra gli iscritti all’albo di cui all’articolo 98.»
Lo scopo è reso evidente nelle premesse del disegno di legge: «Tale previsione consentirà di sganciare l’organo di controllo degli enti locali dagli organi di vertice dell’ente controllato, così da garantire una maggiore terzietà e imparzialità del segretario comunale e, di conseguenza, un esercizio maggiormente effettivo ed efficace delle prerogative di controllo ad esso attribuite».
Le chance che un disegno di legge di iniziativa parlamentare approdi a divenire legge sono pochissime, dunque difficilmente la proposta arriverà in porto. Ma, è il segno che il problema posto nel 1997 dalla riforma Bassanini, dopo 23 anni è ancora ben presente.
Di questo è consapevole anche il governo e in particolare il ministro dell’interno. Nella relazione Direzione investigativa antimafia nel secondo semestre del 2019 presentata in parlamento lo scorso mede di luglio, si legge: «Con riferimento alle figure dei segretari comunali, che vengono nominati dai sindaci, dai quali dipendono funzionalmente nonostante siano incardinati nel ministero dell’interno, appare opportuno rafforzarne le funzioni e il ruolo attraverso un rapporto più diretto con gli Uffici territoriali del governo. Sganciare la nomina e la revoca del segretario comunale dall’ente locale potrebbe renderne maggiormente efficace, perché più indipendente, la collaborazione e le funzioni di assistenza giuridico-amministrativa».
Al di là dell’aperta violazione dell’articolo 40, comma 1, del dlgs 165/2001 che vieta alla contrattazione collettiva di incidere sulle prerogative dei dirigenti, la preintesa contrattuale, nel disciplinare in modo nullo il potere di «avocazione» va in direzione totalmente opposta a quella evidenziata dai chiari malumori parlamentari e del Viminale relativi alla mancanza di terzietà e autonomia che l’attuale spoils system causa ai segretari comunali.
Il potere di avocazione, poiché il suo mancato esercizio causa la possibile revoca, si presta ad utilizzi distorti. La «selezione» dei segretari in buona parte potrebbe avvenire in base all’enunciata disponibilità ad «avocare» ogni provvedimento su spinta politica, con lesione evidente del principio di separazione delle funzioni di indirizzo politico da quelle gestionali: il segretario, scelto in base al «patto» di disponibilità all’avocazione, finirebbe per essere lo strumento col quale a gestire sarebbero gli organi politici, e non l’apparato amministrativo. Le conseguenze negative su una funzione di coordinamento e garanzia della legittimità realmente terza e imparziale appaiono evidenti.

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