14/08/2020 – Incarichi, due vie per i recuperi – Delle somme indebitamente percepite dal dipendente

Le Sezioni unite: l’azione del giudice contabile è autonoma rispetto a quella civile
Incarichi, due vie per i recuperi – Delle somme indebitamente percepite dal dipendente
di Vincenzo Giannotti

L’azione del giudice contabile è autonoma, rispetto a quella fatta valere dalla p.a. in sede civile, per il recupero delle somme al dipendente che abbia svolto incarichi esterni senza autorizzazione preventiva, anche se ha ad oggetto la medesima questione.

Nel giudizio contabile, infatti, non necessariamente il ristoro del pregiudizio subito dalla p.a. è completo e, inoltre, è pur sempre richiesto il dolo o la colpa grave da parte del dipendente o dell’amministratore che abbia agito in danno della propria p.a.
L’azione civile o penale proposta dalla p.a. è, invece, finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria e integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della singola amministrazione. Sono queste le conclusioni cui è giunta la Corte di cassazione a sezioni unite (ordinanza n. 16722/2020) che ha negato al dipendente pubblico, il cui procedimento contabile è stato archiviato, l’opposizione al giudizio civile intentato dalla p.a. davanti al giudice ordinario per i medesimi fatti. La doppia tutela giuridica concessa alla p.a., nel caso di incarichi esterni non autorizzati, supera anche il vaglio dei principi euro unitari, secondo il quali il principio sarebbe violato solo dove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti, come nel caso di specie.
 
La controversia
Un dipendente pubblico ha attivato, davanti alle Sezioni unite della Cassazione, il regolamento preventivo di giurisdizione avverso la decisione della propria pubblica amministrazione, in sede civile, della richiesta di restituzione dei compensi percepiti dal dipendente presso altra p.a., in assenza di autorizzazione preventiva all’incarico. A dire del dipendente, infatti, sarebbe preclusa la doppia via, restando la sola competenza alla decisione rimessa al giudice contabile, pena la violazione del principio del ne bis in idem.
 
L’autonomia delle due azioni
In caso di compensi percepiti da terzi da parte del dipendente pubblico, in violazione delle disposizioni di cui all’art. 53 del Testo unico del pubblico impiego, ossia in assenza della preventiva autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, l’azione contabile e quella civile sono autonome. L’azione contabile ha, infatti, una funzione prevalentemente sanzionatoria e si caratterizza per una combinazione di elementi restitutori e di deterrenza, non implica necessariamente il ristoro completo del pregiudizio subito dal patrimonio danneggiato (vedi potere di riduzione conferito al giudice contabile), in via generale non è esercitabile nei confronti degli eredi e, infine, richiede il dolo o la colpa grave da parte del dipendente. L’azione civile, invece, è finalizzata al pieno ristoro del danno, con funzione riparatoria ed integralmente compensativa, a protezione dell’interesse particolare della p.a. attrice, è trasmissibile agli eredi ed è sufficiente la sola colpa del dipendente.
In altri termini, le due azioni restano reciprocamente indipendenti, anche quando investono i medesimi fatti materiali, declinandosi il rapporto tra le stesse in termini di alternatività e non già di esclusività.
Tale autonomia evita che possa prospettarsi una violazione del principio del ne bis in idem, superando anche il vaglio dei principi euro unitari, secondo i quali il principio sarebbe violato solo ove l’ordinamento assoggetti la medesima condotta ad una pluralità di giudizi di responsabilità distinti unicamente sotto il profilo della sanzione e non anche quanto ai relativi presupposti. In definitiva deve, quindi, escludersi che il mancato esercizio della responsabilità contabile costituisca condizione di proponibilità dell’azione civile da parte della pubblica amministrazione.
 
La competenza giurisdizionale
I giudici di Piazza Cavour, pertanto, in ragione dell’autonomia dei due giudizi, confermano la giurisdizione del giudice ordinario ai fini del ristoro delle somme illecitamente percepite dal dipendente in mancanza della preventiva autorizzazione della propria amministrazione.

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