13/08/2020 – Organo competente al rilascio del permesso di costruire – art. 22, L.R. n. 19/2009; art. 107 del TUEL

Organo competente al rilascio del permesso di costruire – art. 22, L.R. n. 19/2009; art. 107 del TUEL

Oggetto
Organo competente al rilascio del permesso di costruire – art. 22, L.R. n. 19/2009; art. 107 del TUEL
Massima
L’art. 107 del TUEL prevede il principio della separazione tra competenze gestionali dei dirigenti e funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente e in particolare attribuisce ai dirigenti “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie” (comma 3, lett. f).

La giurisprudenza amministrativa ha osservato che la concessione edilizia è un atto per sua natura vincolato, sicché rientra nell’ambito specifico della gestione amministrativa.

L’art. 22, comma 1, L.R. n. 19/2009, nell’ambito della competenza primaria della Regione, in materia di ordinamento degli enti locali e in materia urbanistica, dispone che “Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale…”.

In assenza di previsione statutaria dell’ente al riguardo, si ritiene che la competenza in ordine al rilascio del permesso di costruire sia del dirigente/responsabile del servizio, in applicazione del principio di separazione delle funzioni, di cui all’art. 107, del TUEL, riconducibile all’art. 97 della Costituzione, come affermato dalla Corte costituzionale.

Funzionario istruttore
VALERIA RATINI

valeria.ratini@regione.fvg.it

Parere espresso da
Servizio sistema autonomie locali e funzione pubblica
Testo completo del parere
Il Comune chiede un parere in merito all’organo competente a rilasciare il permesso di costruire, ai sensi dell’art. 22, L.R. n. 19/2009, tenuto conto che lo statuto comunale nulla prevede al riguardo e considerate le disposizioni di cui all’art. 107 del TUEL in ordine alla separazione tra competenze gestionali dei dirigenti e funzioni di indirizzo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente.

Sentito il Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, competente ad esprimersi in particolare sull’interpretazione ed applicazione delle disposizioni del Codice regionale dell’edilizia, si espongono le seguenti considerazioni.

L’art. 22, comma 1, L.R. n. 19/2009, dispone che “Il permesso di costruire è rilasciato dal Sindaco o dal dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale, in conformità alle previsioni degli strumenti urbanistici, dei regolamenti edilizi e della disciplina urbanistico-edilizia vigente”.

L’art. 107 del TUEL ha attribuito ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell’ente (comma 3) e, in particolare, “i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e concessioni edilizie” (comma 3, lett. f).

Sul piano dell’ordinamento statale, dunque, la competenza a rilasciare il permesso di costruire spetta al dirigente comunale, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici.

In tal senso, si è espressa la giurisprudenza amministrativa secondo cui “poiché il provvedimento di concessione edilizia non discende dall’esercizio di poteri di indirizzo e controllo spettanti agli organi politici comunali e non può, quindi, dirsi espressione dei loro compiti di definizione di obiettivi e programmi o di determinazione di direttive generali, ma è un atto, per sua natura vincolato, che rientra nell’ambito specifico della gestione amministrativa, esso deve ritenersi sottratto alla competenza dell’assessore delegato, appartenendo più propriamente alla sfera di attribuzione del dirigente”[1].

Peraltro, l’art. 107, comma 4, del TUEL, consente la deroga alle attribuzioni dei dirigenti e stabilisce che ciò può avvenire soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

In proposito si osserva che, secondo l’orientamento della Corte costituzionale, la separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione amministrativa costituisce un principio di carattere generale, che trova il suo fondamento nell’art. 97 Cost.[2]. E in particolare, la Consulta ha affermato che “l’individuazione dell’esatta linea di demarcazione tra gli atti da ricondurre alle funzioni dell’organo politico e quelli di competenza della dirigenza amministrativa, però, spetta al legislatore.[3]”.

Il legislatore regionale, nell’ambito della sua competenza primaria in materia di ordinamento degli enti locali e in materia urbanistica (art. 4, comma 1-bis e comma 12, dello Statuto del Friuli Venezia Giulia) ha previsto, all’art. 22 della L.R. n. 19/2009, che la competenza al rilascio del permesso di costruire spetta al sindaco o al dirigente, in relazione alle competenze individuate dallo statuto comunale.

Il legislatore regionale, con la disposizione richiamata, ha inteso demandare allo statuto comunale – atto che stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente – la determinazione dell’organo competente in relazione all’adozione del permesso di costruire.

Atteso che lo statuto di codesto Comune non contiene un’espressa indicazione in ordine all’allocazione della competenza in argomento – fermo che spetta all’ente l’interpretazione delle proprie disposizioni statutarie – si ritiene che l’attribuzione di tale potere in capo al dirigente/responsabile del servizio derivi dall’applicazione del principio generale di separazione delle funzioni, di cui all’art. 107 del TUEL, espressione dell’art. 97 della Costituzione.

Si suggerisce, comunque, in via collaborativa, di procedere all’inserimento nello statuto di una disposizione che individui espressamente l’organo competente a rilasciare il permesso di costruire.

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[1] Consiglio di Stato, sez. IV, 1 aprile 2011, n. 2050 e sez. V, 9 ottobre 2007, n. 5232; conformi: TAR Sicilia, Catania, 10 dicembre 2018, n. 2360, sulla natura vincolata di un provvedimento di diniego di concessione edilizia in sanatoria; TAR Lombardia, Milano, sez. II, 18 dicembre 2007, n. 6674; TAR Calabria, Catanzaro, sez. II, 5 dicembre 2006, n. 1573.

[2] Si vedano Corte cost., sentenza 3 maggio 2013, n. 81 e le altre pronunce della Consulta ivi citate.

[3] La Corte precisa, inoltre, che “a sua volta, tale potere incontra un limite nello stesso art. 97 Cost.: nell’identificare gli atti di indirizzo politico amministrativo e quelli a carattere gestionale, il legislatore non può compiere scelte che, contrastando in modo irragionevole con il principio di separazione tra politica e amministrazione, ledano l’imparzialità della pubblica amministrazione.”.

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