12/08/2020 – Bilanci più flessibili

Bilanci più flessibili
di Matteo Barbero
 
Variazioni più facili per gli enti in esercizio provvisorio. Il dl Rilancio amplia il ventaglio delle variazioni di bilancio consentite agli enti in esercizio provvisorio. Il correttivo è inserito all’art. 112, comma 4, che recita: «Per l’anno 2020, in considerazione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19, in caso di esercizio provvisorio sono autorizzate le variazioni al bilancio adottate dagli organi esecutivi degli enti locali riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite agli stessi enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza. Per il medesimo anno, l’articolo 158 del Tuel , di cui al dlgs 18 agosto 2000, n. 267, non si applica in relazione alle risorse trasferite agli enti locali ai sensi di norme di legge per fronteggiare l’emergenza». Tale previsione consente di approvare con deliberazione di giunta, le variazioni di bilancio che riguardano l’utilizzo delle risorse trasferite per fronteggiare l’emergenza. Per le stesse risorse e sempre per il solo anno 2020 si applica l’articolo 158 del Tuel, in tema di rendiconti dei contributi straordinari. Secondo le norme ordinarie, nel corso dell’esercizio provvisorio è possibile applicare l’avanzo presunto vincolato o accantonato, ed effettuare le variazioni del fondo pluriennale vincolato e quelle necessarie alla reimputazione agli esercizi in cui sono esigibili di obbligazioni riguardanti entrate vincolate già assunte, e delle spese correlate. Nel corso dell’esercizio provvisorio è consentito poi l’utilizzo del fondo di riserva per fronteggiare obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, da obblighi tassativamente previsti dalla legge e per garantire la prosecuzione o l’avvio di attività soggette a termini o scadenza, il cui mancato svolgimento determinerebbe danno per l’ente. Niente limiti in esercizio provvisorio all’attività di riaccertamento ordinario dei residui.

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