11/08/2020 – Smart working: disciplinarlo e renderlo “solido”

Smart working: disciplinarlo e renderlo “solido”
La Rivista del Sindaco  11/08/2020 Qualità della PA
 
Lo smart working (o lavoro agile) si è reso protagonista dopo che l’emergenza sanitaria ha colpito il nostro paese, confermandosi una soluzione lavorativa utile, se non indispensabile. Si parla quindi di confermare il suo posto di rilievo, al di là del protrarsi della situazione di emergenza, per questo è stato siglato un accordo quadro proprio relativo allo smart working da diverse sigle sindacali e datoriali, allo scopo di disciplinarne i contenuti e rendere tale istituto interessante per lavoratori ed imprenditori, anche mediante il ricorso alla contrattazione di secondo livello. Tra le sigle coinvolte troviamo: Anpit, Ascob, Assofrigoristi datoriale, Cidec, Cisal Metalmeccanici e Cisal Terziario, Confinprenditori e Unica.
Lo smart working nasce allo scopo di favorire e conciliare al meglio i tempi di vita lavorativa e vita privata, fornendo una certa flessibilità al lavoratore. Oltre alla conciliazione tra vita professionale e privata, si punta con questa modalità ad incrementare la produttività individuale del lavoratore, che in genere riesce a gestire meglio i propri tempi.
L’emergenza sanitaria da Covid-19 e il conseguente lockdown hanno costretto molte aziende ad utilizzare questa tipologia di lavoro, per non vedere fermarsi del tutto la propria produttività, diventando in molti casi una modalità di lavoro ordinaria. Lo smart working, che già molti sostenevano essere “il futuro” per molte tipologie di lavoro, ha di certo mostrato la sua validità e importanza in questo difficile periodo, permettendo la prosecuzioni di molte attività lavorative sia nel pubblico che nel privato, limitando almeno in parte i danni subiti dall’economia nazionale.
Mentre si avvicina la data in cui cadrà il blocco del governo sui licenziamenti, si teme che in molti si ritroveranno di colpo senza lavoro, ed in questo lo smart working potrebbe rivelarsi parte della soluzione atta a tamponare tale situazione. Tra gli altri indiscussi vantaggi troviamo anche il risparmio sulle utenze e sulla manutenzione per le imprese, che necessiterebbero di minori spazi per la propria attività, per non parlare del tempo (e conseguente affaticamento) necessario al lavoratore per recarsi al lavoro, come nel caso delle migliaia di pendolari costretti ad affrontare l’odissea dei mezzi pubblici o delle tangenziali trafficate.
Nel sopracitato accordo quadro si trova la disciplina per il recesso del lavoro agile, nelle sue varie ipotesi. Il preavviso per attivare il recesso dovrà essere di minimo 30 giorni per i contratti a tempo indeterminato, e di almeno 90 giorni per i lavoratori disabili (legge 68/1999), in modo da permettere una funzionale ed adeguata riorganizzazione del percorso di lavoro. Il chiarimento su quali siano le ipotesi di giustificato motivo in base al quale ciascuno dei contraenti può recedere dal patto sullo smart working prima della normale scadenza (per il tempo determinato) o senza preavviso (per il tempo indeterminato) si trova sulla regolamentazione di secondo livello. La contrattazione decentrata (o di secondo livello) riveste infatti un ruolo rilevante, e ad essa sono demandate un altro numero di regole e di istituti. Si potrà utilizzare anche per consentire un ulteriore verifica degli accordi individuali intercorsi e della loro legittimità al fine di evitare contenziosi inutili e defatiganti. In pratica, con l’istituzione dell’accordo quadro (il cui testo integrale si può trovare sui siti dell’Enbims e dell’Enbic) si gettano le basi per avere un preziosa risorsa che sarà utile non solo durante i periodi di crisi economica, ma anche in quelli ordinari per sviluppare una miglior rapporto con il lavoro ed una maggior produttività.
 
Articolo di Laura Egidi

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