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07 Agosto 2020
Scorrimento delle graduatorie, doppio binario per enti locali e amministrazioni statali
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala
 
 
In breve
La Corte dei conti della Sardegna ha operato un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento
 
L’individuazione delle modalità di reclutamento alle quali fare ricorso (indizione di nuovo concorso o scorrimento di graduatoria vigente) rientra nell’esclusiva competenza dell’amministrazione locale che dovrà orientarsi nell’ambito della cornice normativa disegnata dal legislatore e degli spazi discrezionali riservati all’esclusivo apprezzamento dell’ente. Il termine di validità biennale delle graduatorie concorsuali, disposto dall’articolo 1, comma 149, della legge di bilancio per l’anno 2020, non si applica agli enti locali per i quali, invece, permane il regime dettato dall’articolo 91 del Tuel che fissa una validità triennale delle graduatorie. Nell’utilizzo della graduatoria di altre amministrazioni, l’ente locale è tenuto a predeterminare e a cristallizzare, preferibilmente nel proprio regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, le condizioni di utilizzo delle graduatorie, le modalità procedurali e i criteri per l’individuazione dei soggetti pubblici con i quali siglare l’accordo.
Sono questi i chiarimenti di maggiore rilievo contenuti nella deliberazione n. 85/2020 con la quale la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Sardegna ha operato un’ampia ricostruzione del quadro normativo di riferimento in materia di scorrimento delle graduatorie concorsuali (proprie e appartenenti ad altre amministrazioni).

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