10/08/2020 – Rimborso IMU

Rimborso IMU
Un cittadino ha versato per ben 10 anni un’imposta IMU superiore al dovuto. Ora chiede il rimborso della differenza. Il Comune gli riconosce solamente un rimborso per l’eccedenza degli ultimi 5 anni ma non di tutti i 10 anni. L’interpretazione del Comune è corretta? L’ordinanza n. 1998 del 2020 della Corte di cassazione potrebbe essere applicabile anche a questo caso?
a cura di Federico Gavioli
 
Si ritiene corretta l’interpretazione del Comune; l’orientamento della Cassazione n.1998/2020 riguarda una casistica molto particolare e non si ritiene applicabile all’IMU.
Con la risoluzione n. 2/DF, del 13 dicembre 2012, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze – Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale, è intervenuto per risolvere alcune problematiche concernenti le modalità di rimborso e conguaglio dell’imposta municipale propria (IMU).
L’IMU è un tributo comunale, nonostante la destinazione di una quota del gettito del tributo allo Stato (almeno con riferimento al 2012), ai sensi dell’art. 13, dell’abrogato comma 11, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e ciò si evince anche dalla circostanza che, per quanto concerne le problematiche in oggetto, lo stesso comma 11 prevede che “per l’accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione dell’imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni”.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento , dopo aver esaminato una serie di casistiche ritiene che , in ogni caso, l’IMU resta un tributo comunale, e nell’ottica della semplificazione degli adempimenti dei contribuenti, il contribuente, al fine di ottenere il rimborso, deve presentare un’unica istanza all’ente locale il quale verifica il fondamento della richiesta.
L’istanza di rimborso, con il dettaglio delle somme erroneamente corrisposte e con le copie dei modelli di versamento eseguiti, modelli F24 o bollettini postali, deve essere presentata al protocollo del Comune, in carta libera, entro cinque anni dalla data del versamento. Il Comune, come previsto dall’articolo 1, comma 164, della legge n. 296 del 27/12/2006, deve procedere al rimborso delle somme, più gli interessi maturati, entro 18 mesi o con bonifico direttamente sul suo Iban o previa compensazione con i successivi versamenti dei tributi.
La Corte di Cassazione, con lasentenza n. 11814/2020, ribadisce, richiamando le Sezioni Unite del 2016, che se la cartella di pagamento, o altro atto impositivo, non viene impugnato nel termine per il ricorso, la prescrizione per la riscossione delle somme non è, necessariamente, quella decennale, ma quella, di dieci anni o più breve, per la riscossione di ciascun tributo.
Pertanto, indicativamente sarà di dieci anni per i tributi erariali, e di cinque anni per i tributi locali o per i contributi previdenziali.

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