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Indennità di disagio orario
dipendente che percepisce indennità di disagio orario calcolata sui giorni di lavoro prestato (dal lunedì al venerdì) ad eccezione dei giorni non lavorativi ma in cui è stato effettuato un rientro pagato con tariffa per lavoro straordinario (es. il sabato). E” corretto o vanno conteggiati anche i giorni non lavorativi ma in cui il dipendente ha prestato lavoro straordinario?
a cura di Simone Chiarelli
 
L’indennità di disagio di cui all’art. 17 comma 2, lett. e) del CCNL dell’1.4.1999, è stata introdotta per remunerare specifiche modalità e condizioni, non solo spaziali ma anche temporali, della prestazione lavorativa di alcune tipologie di lavoratori, diverse da quelle della generalità degli altri dipendenti.
Tale indennità è stata inglobata dalla nuova indennità condizioni di lavoro di cui all’art. 70 bis del CCNL Funzioni Locali 2016/2018 del 21.05.2018 che prevede sostanzialmente i medesimi requisiti per il riconoscimento/corresponsione (unitamente alle prestazioni rischiose ed a quelle implicanti il maneggio di valori).
Dalla lettura testuale della norma ed in assenza di preciso orientamento ARAN in riferimento alla fattispecie posta all’attenzione si può affermare che la stessa “è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività di cui al comma 1 (disagiate, rischiose o maneggio valori), entro i seguenti valori minimi e massimi giornalieri (da 1 a 10 euro” rimettendo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa sia la definizione del quantum che i criteri per ottenerla (in quanto gli importi sono evidentemente a carico del fondo per le risorse decentrate).
Riteniamo pertanto che, qualora in sede di contrattazione decentrata integrativa non siano stati stabiliti criteri particolari e/o diversi per la corresponsione di tale indennità, la stessa è dovuta per i giorni di effettivo svolgimento delle attività calcolando pertanto anche i giorni di straordinario in cui il dipendente ha prestato la particolare attività lavorativa.

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