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Incremento dell’indennità di funzione per Comuni fino a 3.000 abitanti
Pubblicato il 6 agosto 2020

 
E’ stato pubblicato in G.U. n. 194 del 4 agosto 2020 il Decreto del Ministero dell’Interno 23 luglio 2020, concernente la “Incremento dell’indennità di funzione per l’esercizio della carica di sindaco nei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 3.000 abitanti”.

Il Ministero dell’Interno ha disposto che le misure  mensili  dell’indennità di  funzione  spettante  ai sindaci dei comuni delle regioni a statuto ordinario con  popolazione fino  a  3.000  abitanti,  come stabilite   dal   decreto   del   medesimo Ministro, ferma  restando la riduzione del 10 per cento disposta  dall’art.  1,  comma  54,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266, siano incrementate, a decorrere dal 1° gennaio 2020fino all’85% della  misura  della medesima indennità stabilita per  sindaci  dei  Comuni  con  popolazione  fino  a  5.000 abitanti. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere  sostenuto  per la corresponsione dell’incremento dell’indennità  di funzione, stabilito dal decreto in commento, per l’esercizio della carica di sindaco  è concesso, a decorrere dall’anno 2020, il contributo annuo a favore di ciascuno dei comuni delle regioni a statuto ordinario con popolazione fino a 1.000 abitanti e  di  ciascuno  dei  comuni  delle regioni  a  statuto  ordinario  con  popolazione  da  1.001  a  3.000 abitanti, di cui all’allegato A) al decreto in commento. Il comune beneficiario sarà tenuto a  riversare  sul  Capo  XIV  – capitolo 3560 «entrate eventuali diverse del Ministero  dell’interno» – art. 03 «recuperi, restituzioni  e  rimborsi  vari»  l’importo  del contributo  non  utilizzato  nell’esercizio   finanziario,   per   la copertura del maggior onere relativo  all’incremento  dell’indennità di funzione del sindaco.

Leggi il Decreto e l’allegato

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