06/08/2020 – Pubblico impiego, nessuna attenuante per chi fa timbrare il cartellino dai colleghi

 

Pubblico impiego, nessuna attenuante per chi fa timbrare il cartellino dai colleghi
di Domenico Carola
 
 
In breve
A condizione che la motivazione della sentenza che le ha negate contenga una motivazione logica e coerente
I giudici della seconda sezione penale della Corte di cassazione con la sentenza n. 22500/2020 sanciscono che non si possono concedere le attenuanti generiche per il reato di truffa del cartellino se la motivazione della sentenza che le ha negate contiene al riguardo una motivazione logica e coerente, non affetta da manifesta illogicità.
 
Il caso
La Corte territoriale di Roma aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale due dipendenti della Asl erano stati ritenuti responsabili dei reati per essersi procurati un ingiusto profitto, consistito nella retribuzione e nei suoi accessori, ai danni della pubblica amministrazione, avendo il primo, quale coadiutore amministrativo della Asl , ceduto il proprio tesserino magnetico di identificazione personale al collega e ad altri dipendenti così facendo risultare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove, e il secondo avendo, quale assistente amministrativo della stessa Asl, timbrato il tesserino di identificazione personale di altri dipendenti e avere ceduto il proprio tesserino ad altri dipendenti che lo timbravano al suo posto, così facendo figurare la propria presenza sul luogo di lavoro mentre si trovava altrove. Gli imputati hanno fato ricorso in Cassazione lamentando l’inutilizzabilità delle videoriprese e la mancata concessione delle attenuanti generiche, con conseguente riduzione della pena al minimo edittale.

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