06/08/2020 – Progressioni verticali in deroga: limite numerico non soggetto ad arrotondamento

Progressioni verticali in deroga: limite numerico non soggetto ad arrotondamento
05Ago, 2020 by Redazione
 
 
Nella Delibera n. 38 del’11 giugno 2020 della Corte dei conti Basilicata, un Sindaco ha chiesto un parere in merito alla disciplina delle progressioni verticali del personale dipendente ex art. 22, comma 15, del Dlgs. n. 75/2017, come modificato dall’art. 1, comma 1-ter, del Dl. n. 162/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 8/2020. In particolare, l’articolo sopra citato regola, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui all’art. 52, comma 1-bis, del Dlgs. n. 165/2001, sebbene in via transitoria, un’ipotesi particolare di “progressioni verticali”, facoltizzando per il triennio 2020-2022 procedure selettive interamente riservate ai dipendenti. Secondo la Sezione l’Ente, in base alla disciplina in esame, potrà attivare (trattandosi di una mera facoltà), nel rispetto del “Piano triennale dei fabbisogni di personale”, procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, rispettando il limite numerico del 30%. Tale tetto percentuale deve essere considerato come massimo e invalicabile e, perciò, non suscettibile di arrotondamenti. La base di calcolo da prendere in considerazione per definire detta percentuale è quella delle assunzioni programmate, categoria per categoria o area per area, nel triennio 2020-2022 nell’ambito del “Ptfp”. Nella costruzione del percorso procedurale per le progressioni verticali e, quindi, per il “Piano dei fabbisogni triennali di personale”, l’Ente dovrà tener conto di tutti i vincoli assunzionali vigenti, nel rispetto del principio “tempus regit actum”. Nello specifico, dovrà rispettare la normativa vigente sui limiti della spesa del personale, nonché quella relativa alla capacità assunzionale. Il “Piano dei fabbisogni triennali di personale” può essere sempre modificato, nel rispetto delle procedure e dei criteri previsti dalla normativa temporalmente vigente, purché vi siano le relative coperture finanziarie.

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