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Capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni
 
Delibera n. 98/2020/PAR – SEZIONE CONTROLLO REGIONE LOMBARDIA  03/08/2020
La richiesta di parere volta a superare i dubbi  interpretativi sull’applicazione, sotto il profilo temporale, della nuova disciplina normativa in materia di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, alla luce del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – e della Circolare interministeriale esplicativa dell’8 giugno 2020 è oggettivamente inammissibile in quanto incentrata sostanzialmente su un mero atto amministrativo, quale è la circolare, e non su una fonte normativa; inoltre la richiesta è priva del carattere generale ed astratto, essendo esplicitamente funzionale all’adozione di uno specifico atto di gestione.
 
 
“Con la nota indicata in epigrafe il Sindaco del Comune di Treviglio (BG) ha presentato una richiesta di parere volta a superare i dubbi interpretativi sull’applicazione, sotto il profilo temporale, della nuova disciplina normativa in materia di capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, alla luce del decreto 17 marzo 2020 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – ed, in special modo, della recente Circolare interministeriale esplicativa dell’8 giugno 2020; atti, entrambi, recanti disposizioni in attuazione dell’art. 33, comma 2, del d.l. n. 34/2019 (cd. Decreto Crescita), convertito, con modificazioni, dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 e successivamente modificato dall’art. 1, comma 853, della l. n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), prevedendo, come termine iniziale di decorrenza del nuovo regime, la data del 20 aprile 2020.”

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