05/08/2020 – L’incameramento della cauzione non e’ una sanzione, ma la garanzia per gli obblighi assunti con la partecipazione alla gara!

L’incameramento della cauzione non e’ una sanzione, ma la garanzia per gli obblighi assunti con la partecipazione alla gara!
Tar Puglia, Lecce, Sez. II, 04/ 08/ 2020, n. 889.
Scritto da Roberto Donati 4 Agosto 2020

Nel respingere ricorso avverso la revoca dell’aggiudicazione, escussione della cauzione provvisoria, segnalazione ad ANAC, il Tar di Lecce ribadisce le conseguenze derivanti dalla mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario.

Anche nel caso essa derivi, come nella fattispecie in esame, dal fallimento del fornitore che doveva garantire una parte di prestazioni.

Come detto, Tar Puglia Lecce, Sez. II, 04/ 08/ 2020, n. 889, respinge il ricorso con le seguenti motivazioni:

8) Osserva il Collegio quanto segue.

8.1) L’art. 93, comma 6, D. Lgs. n. 50/2016, fa riferimento all’incameramento della garanzia per le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per ogni fatto riconducibile all’affidatario. La giurisprudenza ha al riguardo precisato che l’escussione della cauzione non è «“una sanzione che colpisce il concorrente per il comportamento tenuto, ma una garanzia per il corretto adempimento degli obblighi assunti dagli operatori economici in relazione ad una partecipazione ad una gara di appalto, ivi compresi, naturalmente, la dimostrazione del possesso dei requisiti dichiarati in sede di offerta e per i quali è avvenuta la ammissione alla gara” (così, Cons. Stato, V, 16 maggio 2018, n. 2896)» (C.d.S. 24 giugno 2019, n. 4328).

8.2) Nel caso di specie, la ricorrente, pur non potendo rispondere dell’attivazione della procedura fallimentare a carico del soggetto che le aveva offerto la disponibilità dello scalo di alaggio, risponde tuttavia del mancato rispetto dell’obbligo, assunto in sede di partecipazione alla gara, di assicurare il possesso/disponibilità del predetto scalo. Ai fini della legittima applicazione dell’art. 93, comma 6, cit., non rileva la distinzione, propugnata dalla ricorrente, tra requisiti di partecipazione e requisiti di esecuzione del contratto. Infatti, ciò che rileva è il fatto di non poter dare seguito agli obblighi assunti in sede di gara, cosa che, nel caso di specie, non ha consentito la stipula del contratto (tanto vero che non si è più dato corso all’aggiudicazione della gara alla ricorrente). Né risulta che la ricorrente abbia reperito la disponibilità di altro scalo di alaggio.

8.3) Alla luce di quanto sopra, la cauzione poteva essere legittimamente incamerata dalla stazione appaltante.

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