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SENTENZA DEL 24/02/2020 N. 69/4 – COMM. TRIB. REG. PER LA SARDEGNA
Inammissibilità del ricorso avverso il provvedimento di autotutela parziale
 
In tema di contenzioso tributario, l’annullamento parziale adottato dall’amministrazione in via di autotutela e, in genere, i provvedimenti che riducono la pretesa impositiva contenuta nell’atto divenuto definitivo, non sono impugnabili ex art 19, D. Lgs. 546/1992. Alla luce di costante giurisprudenza della Suprema Corte, infatti, tali atti non comportano alcuna effettiva innovazione lesiva degli interessi del contribuente rispetto al quadro a lui noto e definitivo. La Corte di Cassazione ha, invece, più volte chiarito che deve ritenersi ammissibile un’autonoma impugnabilità del nuovo atto, se di portata ampliativa rispetto all’originaria pretesa (Cass. nn. 7511/2016; 29595/2018). Nel caso in esame, dunque, la CTR sarda ha accolto l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della CTP che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso il provvedimento di autotutela parziale.

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