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SENTENZA DEL 9/06/2020 N. 456/6 – COMM. TRIB. REG. PER LA TOSCANA
Impugnazione di cartella esattoriale: rapporti tra concessionario e ente impositore
 
L’impugnazione di una cartella esattoriale emessa dal concessionario della riscossione, per motivi che attengono alla mancata notificazione o alla invalidità degli atti impositivi presupposti, può essere proposta indifferentemente nei confronti tanto dell’ente impositore quanto del concessionario, senza che sia configurabile tra i due soggetti alcun litisconsorzio necessario. Lo dicono i giudici della CTR toscana rifacendosi ad un consolidato orientamento di Cassazione espresso con la sentenza delle Sezioni Unite n. 16412/07 e, più di recente, ribadito nelle pronunce nn. 3955/2020 e 16685/2019. Spiegano i giudici che, in base all’art. 39 D. Lvo 112/1999, “il concessionario, che agisce come sostituto processuale dell’ ente creditore, ha l’onere di chiamare in giudizio l’ente impositore, così da andare indenne dalle eventuali conseguenze negative della lite”.

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