04/08/2020 – Il Comune non può ripianare le perdite della Fondazione – Possibili aiuti specifici legati a singole attività se previsti in convenzione

Il Comune non può ripianare le perdite della Fondazione – Possibili aiuti specifici legati a singole attività se previsti in convenzione
Harald Bonura – Davide Di Russo
 
Secondo la giurisprudenza contabile, all’ente pubblico non è consentito ripianare le perdite della fondazione chiamata a svolgere attività di interesse pubblico sul territorio di riferimento.
In primo luogo, va negata la sussistenza di margini per invocare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, essendo questa ammissibile solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’articolo 194 del Tuel.
Per altro verso, si è osservato che il concetto di perdita gestionale da ripianare è estraneo, a priori, alla nozione di fondazione (sezione di controllo della Lombardia, deliberazione 121/2015; sezione di controllo Piemonte, delibera 378/2013); ciò in ragione di una struttura che è ontologicamente diversa da quella societaria con conseguente impossibilità di concepirne la ricapitalizzazione (sezione di controllo . Abruzzo, delibera 5/2017).
Dunque, se nell’ambito della gestione ordinaria si registra una perdita, deve farvi fronte la fondazione con il suo patrimonio; e se questo risulta insufficiente la fondazione si estingue e il patrimonio residuo è trasferito a enti con analoga finalità.
La stessa conclusione vale anche per le fondazioni di partecipazione.
Dunque, la fondazione deve essere costituita con un patrimonio sufficiente al suo scopo e le perdite devono essere assorbite dal suo patrimonio, diversamente imponendosi l’alternativa tra estinzione e trasformazione.
La previsione di un intervento sussidiario dell’ente fondatore (o partecipante), anche sotto forma di un generico contributo annuale, farebbe venir meno la natura di organismo privato autonomo e la fondazione finirebbe per essere un organismo strumentale dell’ente (sezione di controllo Piemonte, delibera 201/2017), con possibili riflessi sulla responsabilità verso terzi degli enti che hanno reiteratamente investito risorse pubbliche pur di mantenerla in piedi (sezione di controllo Piemonte, delibera 133/2018).
Il divieto di contribuzione da parte dell’ente non è però assoluto.
È infatti evidente che l’ente non può trascurare di avere rapporti con la fondazione che opera nel suo territorio di riferimento, soprattutto se la costituzione è avvenuta per soddisfare esigenze di interesse per la comunità locale o compiti degli enti fondatori. Ed è quindi possibile che l’ente si accolli specifiche spese, anche attinenti all’ordinaria gestione, purché finalizzate allo svolgimento di un particolare servizio, direttamente riconducibile agli interessi della comunità locale, purché – e in questo risiede il discrimine – la questione venga regolamentata in via preventiva, prima dello svolgimento del servizio, in relazione ai costi preventivati, risultanti dal piano finanziario che necessariamente deve essere adottato al fine di calibrare le possibilità operative della fondazione e preservare il patrimonio (va infatti considerato che se l’ente erogasse direttamente quel particolare servizio, dovrebbe sostenere i costi relativi). La determinazione dell’ammontare del contributo riferito alle spese di gestione spetta all’ente e alla fondazione, deve essere stabilito nella convenzione che disciplina i rapporti fra le parti e deve essere commisurato al servizio reso in concreto (sezione di controllo Piemonte, delibera 201/2017).
Insomma, eventuali erogazioni in favore della fondazione da parte dell’ente pubblico devono rientrare nell’alveo di una convenzione preventiva e giammai ridursi alla successiva copertura delle perdite o al finanziamento di singole spese o attività al di fuori di un analitico schema convenzionale.
Se, nonostante ciò, la fondazione risultasse in perdita, ciò non potrebbe che ricondursi a una gestione inefficiente a fronte di contribuzioni pubbliche ragionevoli nel loro ammontare ovvero all’inadeguatezza della misura dei contributi a garantire l’esistenza e l’operatività della fondazione (sezione di controllo Piemonte, del. 133/2018).
In entrambi i casi resterebbe precluso, in virtù di quanto si è detto, un soccorso finanziario ex post da parte dell’ente pubblico.

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