03/08/2020 – Se la Centrale di Committenza aggiudica il ricorso deve esserle notificato!

Se la Centrale di Committenza aggiudica il ricorso deve esserle notificato!
Tar Valle d’Aosta, 31/ 07/ 2020, n. 29.
Scritto da Roberto Donati 31 Luglio 2020
 
 
Azienda USL ha indetto procedura aperta per l’affidamento di fornitura, demandando alla CUC ( Centrale di committenza) gli adempimenti conseguenti.
La proceduta è stata dunque indetta dalla CUC.
E la Centrale di committenza ha costituito il seggio di gara, la Commissione esaminatrice, disponendo altresì l’aggiudicazione definitiva.
A fronte del ricorso della seconda migliore offerta avverso l’aggiudicazione viene sollevata dalla Azienda USL e dalla controinteressata eccezione di inammissibilità.
Il ricorso, infatti, non è stato notificato alla centrale di committenza.
Ma se la gara è stata indetta dalla CUC, che ha anche disposto l’aggiudicazione definitiva,  l’unica amministrazione legittimata a contraddire rispetto al ricorso della società ricorrente va individuata nella Centrale unica di committenza.
Ed invero, secondo consolidata giurisprudenza, per un verso, l’art. 41 c.p.a identifica chiaramente l’amministrazione cui deve essere notificato il ricorso introduttivo del giudizio in quella che ha emesso l’atto impugnato; per altro verso ed ai fini di una corretta instaurazione del contraddittorio, è sufficiente la notifica dell’atto introduttivo all’amministrazione che ha emanato il provvedimento impugnato.
In altri termini, la disposizione di cui all’art. 41 c.p.a., nell’enunciare la regola generale sopra ricordata, positivamente esclude che l’atto introduttivo del giudizio debba essere notificato anche ad amministrazioni od enti che a diverso titolo abbiano avuto modo di partecipare al procedimento.
Corollario di tale regola – come è stato esattamente affermato (Cons. Stato, sez. V, nr. 3966/2012, cit.) – è che solo quando l’atto finale sia imputabile a più amministrazioni, come accade per gli atti di concerto (Cons. Stato, nr.183 del 2006) o come può verificarsi per gli accordi di programma (Cons. Stato, IV, nr. 3403 del 2006), la legittimazione passiva riguarda tutte le amministrazioni interessate.
Una diversa soluzione, volta ad estendere la legittimazione processuale a soggetti diversi dall’autorità che ha emanato l’atto, si risolverebbe in una oggettiva violazione della norma che presidia la legittima costituzione del rapporto giuridico processuale.
Nei casi sopra ricordati, d’altra parte, si è di fronte ad una unica amministrazione (capofila) che gestisce la procedura e che di essa è responsabile, sicché soltanto ad essa sono imputabili gli atti ed i provvedimenti della medesima, divenendo così l’amministrazione cui notificare il ricorso giurisdizionale per l’instaurazione del giudizio (Cons. Stato, V, nr. 1500 del 2010); tutto ciò mentre le altre amministrazioni, eventualmente interessate alla procedura, sono tuttavia sfornite di os ad loquendum sulle vicende della gara. (Adunanza Plenaria Cons. St. 18.05.2018 n.8)
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, non risultando notificato alla Centrale di Committenza.

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