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La concessione di agevolazioni, garanzie e aiuti alle imprese da parte degli Enti territoriali
di Girolamo Ielo – Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
 
La L. 17 luglio 2020, n. 77 ha convertito, con modificazioni, il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), contenente “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”. In sede di conversione sono state apportate modificazioni ed integrazioni. Nel testo ci sono diverse disposizioni in materia di finanza e tributi degli enti territoriali. In questa sede vengono commentate le disposizioni che riguardano gli interventi da parte degli Enti territoriali con la concessione di agevolazion i fiscali, garanzie e aiuti di diversa natura a favore delle imprese. Queste disposizioni, in sede di conversione, sono state oggetto di modificazioni.
Concessione agevolazioni fiscali alle imprese
L’art. 54 stabilisce che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione, fino a un importo di 800.000 euro per impresa. L’aiuto può essere concesso sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o in altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni, a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga al di sotto del massimale di 800 000 euro per impresa; tutti i valori utilizzati devono essere al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
Gli aiuti non possono superare l’importo di 120.000 euro per ogni impresa attiva nel settore della pesca e dell’acquacoltura e 100.000 euro per ogni impresa attiva nella settore della produzione primaria di prodotti agricoli. Tutti i valori utilizzati sono al lordo di qualsiasi imposta o altro onere.
La disposizione ha subito due modificazioni non rilevanti in sede di conversione(art. 54).
Concessione agevolazioni garanzie sui prestiti alle imprese
L’art. 55 stabilisce che le Regioni, le Provincie autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.2 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Le garanzie riguardano sia prestiti per gli investimenti sia prestiti per il capitale di esercizio e sono concesse a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
Per ciascun prestito i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente all’aumentare della durata del prestito garantito.
L’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare i limiti indicati al punto 25, lettera d), paragrafi i) e ii), della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final innanzi vista.
La durata della garanzia è limitata a un massimo di sei anni.
Le garanzie non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003.
Le garanzie sono concesse entro il 31 dicembre 2020.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 55).
Concessione aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti alle imprese
L’art. 56 stabilisce che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.3 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Gli aiuti riguardano i prestiti sia per il fabbisogno per gli investimenti sia per il capitale di esercizio e sono concessi a favore delle imprese in modo diretto o attraverso banche o altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia.
I contratti di finanziamento sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di sei anni. Il tasso di interesse agevolato non può essere inferiore a 10 punti base annui.
Gli aiuti non si applicano a prestiti preesistenti, salva l’ipotesi nella quale sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI, come definite ai sensi della Raccomandazione della Commissione relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese C(2003) 1422 del 6 maggio 2003.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 56).
Concessione agevolazioni fiscali alle imprese per la ricerca
In base alle disposizioni contenute nell’art. 57 le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.6 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Gli enti possono istituire regimi di aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo in materia di COVID-19 e antivirali pertinenti.
Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette,anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali. Gli aiuti sono concessi entro il 31 dicembre 2020.
La disposizione ha subito modificazioni in sede di conversione (art. 57).
Concessione agevolazioni fiscali alle imprese per gli investimenti
In base alle disposizioni contenute nell’art. 58 le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di
commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.7 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Gli enti possono concedere aiuti agli investimenti. Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 37, lettera d), della Comunicazione innanzi vista.
La disposizione ha subito una modificazione non rilevante in sede di conversione (art. 58).
Concessione agevolazioni fiscali alle imprese per la produzione di prodotti connessi al COVID-19
L’art. 59 stabilisce che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.8 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19″e successive modifiche e integrazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Gli enti possono istituire regimi di aiuti agli investimenti.Gli aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali.
Il progetto d’investimento deve essere completato nei termini di cui al punto 39, lettera d) della Comunicazione innanzi vista.
La disposizione ha subito una modificazione non rilevante in sede di conversione (art. 59).
Concessione aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento di salari
L’art. 60 stabilisce che le Regioni, le Province autonome, anche promuovendo eventuali azioni di coordinamento in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.10 della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 ” e successive modifiche e integrazioni nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione.
Gli aiuti sono concessi al fine di contribuire ai costi salariali, ivi comprese le quote contributive e assistenziali, delle imprese, compresi i lavoratori autonomi, e sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.
Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19.
La sovvenzione per il pagamento dei salari viene concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto ovvero dalla data di inizio dell’imputabilità’ della
sovvenzione se anteriore, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto. L’imputabilità della sovvenzione per il pagamento dei salari può essere retrodatata al 1° febbraio 2020.
La sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non supera l’80 % della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) del personale beneficiario.
La sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali relativi al personale interessato. Le sovvenzioni per il pagamento dei salari possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.
E’ specificato che gli aiuti non possono in alcun caso consistere in trattamenti di integrazione salariale.
La disposizione non ha subito modificazioni in sede di conversione(art. 60).
Concessione aiuti finanziari/agevolazioni fiscali alle imprese: regole comuni
L’art. 61 stabilisce gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60:
– non possono essere concessi alle imprese che erano già in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019.
– sono concessi entro il 31 dicembre 2020. Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020.
E’ stabilito, altresì che la concessione degli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60: è subordinata all’adozione della decisione di compatibilità di cui al comma 4 da parte della Commissione europea, ai sensi dell’art. 108 TFUE e al rispetto delle condizioni e dei limiti della Comunicazione, innanzi vista.
Il Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede, entro 7 giorni dal 19 maggio 2020, a notificare gli artt. da 54 a 60 alfine di ottenere la preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell’art. 107 TFUE, per tutte le successive misure che saranno adottate dagli enti. Il medesimo Dipartimento provvede altresì alla registrazione esclusivamente del regime-quadro di cui agli artt. da 54 a 60: nel registro di cui all’art. 52 della L. 24 dicembre 2012, n. 234 nonché nei registri aiuti di Stato SIAN- Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
Gli enti che adottano le misure e concedono gli aiuti, ad eccezione degli aiuti nei settori agricoltura e pesca, provvedono agli adempimenti degli obblighi inerenti il registro nazionale aiuti di Stato. Per gli aiuti nei settori agricoltura e pesca gli enti provvedono, in analogia con il presente comma, attraverso rispettivamente i registri SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA- Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura.
Restano fermi in capo agli enti che adottano le misure e agli enti che concedono gli aiuti gli obblighi e le responsabilità di monitoraggio e relazione di cui alla sezione 4 della Comunicazione innanzi vista.
Gli aiuti di cui agli artt. da 54 a 60: non devono in ogni caso superare le soglie massime per beneficiario ivi previste, calcolate tenendo conto di ogni altro aiuto, da qualunque fonte proveniente, anche ove concesso da soggetti diversi da quelli di cui ai predetti articoli. A tal fine, i soggetti che concedono gli aiuti ai sensi degli artt. da 54 a 60: verificano, anche mediante autocertificazione, che il beneficiario non riceva aiuti di importo complessivamente superiore alle soglie massime consentite.
L’art. 62 stabilisce che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione degli articoli da 54 a 61 a valere sulle risorse dei rispettivi bilanci.
Gli aiuti degli enti territoriali sono concessi nel rispetto dell’art. 3, comma 17, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (disposizioni ai fini dell’indebitamento dell’ente).
L’art. 63 stabilisce che ciascuna misura di agevolazione adottata ai sensi degli artt. da 54 a 60 deve essere identificata, attraverso l’indicazione del codice unico identificativo «Codice Aiuto RNA – CAR».
Le disposizioni hanno subito modificazioni in sede di conversione (artt. da 60 a 63).

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