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Contratto, ai segretari la «direzione» degli enti locali 
di Arturo Bianco
Il Sole 24 Ore – 27 Luglio 2020
 
L’ assegnazione ai segretari della gran parte dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane delle funzioni di coordinamento e sovrintendenza dei dirigenti, compreso il potere di avocazione, costituisce la novità di maggiore rilievo dell’ ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro del triennio 2016/2018 dei dirigenti per la parte riguardante i segretari (Sole 24 Ore del 17 luglio). Con questa disposizione si concretizza una significativa modifica del ruolo e delle competenze dei segretari, modifica che è destinata a incidere in modo radicale sul funzionamento delle amministrazioni: viene infatti inserito un vertice amministrativo burocratico in tutte le amministrazioni locali, sul modello -per molti aspetti- di quanto previsto dalla abortita riforma della dirigenza pubblica di attuazione della legge cd Madia.
Ciò vuole inoltre dire che ai compiti tradizionalmente affidati ai segretari, di garanti della legittimità e di consulenza e supporto giuridico, oltre che rogito degli atti, e a quelli ulteriori loro affidati nel 2012 sul versante dei controlli interni e poi dalle disposizioni per la prevenzione della corruzione, se ne aggiungono altri che hanno una natura gestionale, con una conseguente evoluzione delle caratteristiche di questa figura, cercando così di ricomporre le attribuzioni di controllo e di gestione. Di conseguenza, oltre alle conoscenze giuridiche, i segretari dovranno sommarne di gestionali, sia finanziarie sia organizzative e comunicative, e dovranno saperle mettere in pratica.
Il che costituisce l’ ennesima significativa modifica del ruolo e delle attribuzioni dei segretari, che dal 1997 sono passati dalle dipendenze del ministero dell’ Interno a quelle di una specifica Agenzia, per poi tornare nei ruoli del Viminale; che da vertici burocratici e capi del personale, sono diventati soggetti impegnati a esprimere pareri di legittimità su tutti gli atti, e poi a consulenti giuridici degli enti per tornare con la norma contrattuale a esercitare i compiti di vertice della struttura amministrativa. L’ unica costante dal 1997 è costituita dall’ attribuzione ai sindaci del potere di nomina e, nel rispetto delle condizioni previste dal legislatore e con il nuovo contratto delle procedure indicate dallo stesso, di revoca.
L’ articolo 101 dell’ ipotesi di contratto prevede che i segretari, negli enti privi di direttore generale, svolgano compiti di sovrintendenza delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività. Compiti che devono comunque prevedere la sovrintendenza alla gestione complessiva dell’ ente, la responsabilità di proporre il Programma esecutivo di gestione, il Piano dettagliato degli obiettivi e il Piano delle performance e gli atti di pianificazione generale in tema di organizzazione e di personale, cioè il programma del fabbisogno del personale, la dotazione organica e la macrostruttura. In modo specifico viene inoltre assegnato ai segretari il potere di avocazione degli atti di competenza dei dirigenti nel caso di loro inadempienza.
Viene inoltre stabilito che i segretari, qualora nominati -come avviene in via ordinaria- responsabili anticorruzione e per la trasparenza, possano presiedere gli organismi di valutazione, le commissioni di concorso e svolgere funzioni dirigenziali, quali ad esempio essere nominati come responsabili di settore. Non si può mancare di sottolineare l’ ampiezza della nozione di sovrintendenza: basti ricordare che il Dlgs 267/2000 sostanzia in questo modo i poteri del sindaco. Con tale formula si riassumono infatti lo svolgimento di compiti di direzione, di controllo e di vigilanza: viene, ad esempio, consentito chiedere notizie sullo svolgimento di una attività e formulare al riguardo delle specifiche direttive. Questi compiti sono ulteriormente rafforzati dal potere di avocazione e surrogazione.

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