Print Friendly, PDF & Email
Ccnl dirigenza locale: valorizzazione dei segretari comunali o complicazione dell’assetto normativo e retributivo?
24.07.2020
 
La preintesa del Ccnl dell’area dirigenziale, comparto Funzioni Locali, con riferimento al segretario comunale, viene considerata da molti come strumento di  “valorizzazione del ruolo”.
Leggendo l’articolo 101, comma 1, della preintesa, però, si arriva ad una conclusione molto diversa.
 
Lungi da una “valorizzazione” del ruolo del segretario, si nota come il Ccnl altro non faccia che andare ad ulteriore detrimento della figura, proseguendo un percorso che dura dal 1997.
Vediamo il perché. Il testo dell’articolo 101, comma 1, dispone quanto segue: “Nei comuni fino a 100.000 abitanti ovvero nei Comuni, Province e Città Metropolitane ove non sia stato nominato il direttore generale ai sensi dell’art. 108 del d. Lgs. n. 267/2000, l’assunzione delle funzioni di segretario comunale comporta compiti di sovraintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e di coordinamento delle loro attività, tra i quali la sovraintendenza alla gestione complessiva dell’ente, la responsabilità della proposta del piano esecutivo di gestione nonché, nel suo ambito, del piano dettagliato degli obiettivi e del piano della performance, la responsabilità della proposta degli atti di pianificazione generale in materia di organizzazione e personale, l’esercizio del potere di avocazione degli atti dei dirigenti in caso di inadempimento”.
Trascuriamo gli elementi di evidentissima violazione di legge della clausola, che ne comporta certamente la nullità e concentriamoci sulla presunta funzione di “valorizzazione” della figura.
Con una premessa, purtroppo, sempre di legittimità. Laddove la norma contrattuale fosse intesa come intenta a riprodurre, nella sostanza, nei comuni sotto i 100.000 abitanti la figura del direttore generale per altro incardinandola obbligatoriamente nel segretario comunale, questa chiave di lettura sarebbe un’ulteriore vizio clamoroso di legittimità della clausola contrattuale. Essa, infatti, andrebbe a cozzare col meritorio articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 191/2009, modificato dall’art. 1, comma 1-quater, lett. d), della legge 42/2010, grazie al quale nei comuni fino a 100.000 abitanti la figura, inutile e costosa, del direttore generale è stata eliminata. Ovviamente, un contratto collettivo non può surrettiziamente reintrodurre una figura abolita.
Ora, visto che:
1.      nei comuni fino a 100.000 abitanti il direttore generale – fortunatamente – non esiste e non può essere ripristinato:
2.      al direttore generale l’articolo 108 del d.lgs 267/2000 assegna i compiti di “attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia, e che sovrintende alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dall’articolo 197, comma 2 lettera a), nonché la proposta di piano esecutivo di gestione previsto dall’articolo 169”, in assenza del segretario comunale;
3.      al segretario comunale, quindi, per necessaria conseguenza logica e giuridica, spettano queste identiche funzioni, in assenza del direttore generale, anche perché è solo con l’esercizio di queste funzioni il segretario “sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l’attività”, come prevede l’articolo 97 del Tuel;
la conclusione che si deve necessariamente trarre è che l’articolo 101, comma 1, della preintesa non introduce alcuna novità per i segretari dei comuni con popolazione inferiore ai 100.000 abitanti. Pertanto, non c’è nessuna “valorizzazione”, ma solo un racconto delle cose come stanno.
Al contrario, la norma si rivela estremamente controproducente per i segretari dei comuni con oltre 100.000 abitanti e di province e città metropolitane. Infatti, l’articolo 101, comma 1, certifica anche contrattualmente che i segretari di tali enti, se presente il direttore generale, si limitano ad alcune funzioni: responsabili anti corruzione, consulenti giuridico amministrativi, ufficiali roganti, assistenza alle sedute degli organi collegiali. Ma non a svolgere le funzioni di coordinamento attribuite ai segretari degli enti di minori dimensioni.
E, così come scritta, la norma lascia apparire che le funzioni di coordinamento, “normali” nei segretari con popolazione inferiore a 100.000 abitanti, divengano invece “eccezionali” nei comuni maggiori e in province e città metropolitane. Il che è manifestamente assurdo: non si vede perché un segretario con esperienza e competenza in ipotesi maggiori e di maggior durata di segretari iscritti a fasce che non consentono di andare in sedi di segreteria da oltre 100.000 abitanti, per esercitare le funzioni ordinariamente spettanti ai segretari, debbano essere ammantati dell’incarico di direttore generale, con l’aggravio di costi che ciò comporta (l’articolo 44 del Ccnl 15.5.2001, che ammette una specifica indennità per la direzione generale, è ancora applicabile), visto che si tratta, ai sensi del contratto, di funzioni del tutto ordinariamente connesse allo status di segretario. Ma, perché applicare un incremento retributivo per una funzione ordinariamente spettante, è tutto da comprendere.
 
La presunta “valorizzazione” pone problemi di coerenza dell’inquadramento della figura e della stessa sostenibilità dell’articolo 44 del Ccnl, in un quadro contrattuale che considera – giustificatamente – normale caratterizzazione della figura del segretario l’esercizio delle funzioni di coordinamento connesse a dette funzioni.
L’unica vera valorizzazione si avrà quando sarà eliminato lo spoil system.
Torna in alto