Print Friendly, PDF & Email
Tesi contrastanti dalla ragioneria generale dello stato e dalla corte dei conti 

Salario accessorio, tetto unico per dirigenti e non

Sul fondo del salario accessorio la Ragioneria generale dello Stato sbaglia due volte. Nella recente nota 20 giugno 2019, n. 169507 l’autorevole organismo ha, in estrema sintesi, affermato che:
1) il tetto previsto dall’art. 23, comma 2, del dlgs 75/2017 deve essere applicato distintamente per il personale dirigente e per il personale non dirigente;
2) non è consentito spostare risorse da una categoria all’altra.
 
La prima tesi è smentita per tabulas dalla stessa norma, che infatti recita: «l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016». È del tutto evidente che tale previsione consente e anzi impone di considerare unitariamente i due «contenitori» (si veda ItaliaOggi del 12/7/2019). Corretta appare, quindi, la tesi sostenuta contraria dalla Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Puglia nella deliberazione n. 21 febbraio 2019, n. 27, criticata dalla Rgs in quanto asseritamente «in controtendenza rispetto alle prevalenti indicazioni applicative».
 
In realtà, è proprio il parere ministeriale a non tenere conto della più recente evoluzione normativa ed, in particolare, della cancellazione del tradizionale concetto di dotazione organica a seguito dell’emanazione proprio del dlgs 75/2017 e delle relative Linee di indirizzo ministeriali. Come correttamente evidenziato dalla deliberazione n. 548/2018 della Sezione regionale di controllo per il Veneto, nella nuova impostazione la dotazione organica si traduce di fatto nella definizione di una «dotazione di spesa potenziale massima» per l’attuazione del piano triennale dei fabbisogni di personale.
 
In questo contesto, anche il secondo assunto della Rgs, che afferma la rigida separazione fra fondo dirigenti e fondo non dirigenti pare insostenibile. Secondo i tecnici del Mef, «in presenza di riduzioni, anche temporanee, di personale di una specifica categoria, non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un’altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto». In sostanza, la Rgs esclude la possibilità di spostare risorse del salario accessorio da una categoria all’altra, ad esempio dal fondo del personale non dirigente a quello dirigente in mancanza di una norma legislativa o contrattuale che lo consenta espressamente.
Appare invece vero esattamente il contrario: per impedire il travaso ci vorrebbe, nel nuovo contesto normativo descritto in precedenza, una norma espressa di divieto. In altri termini, i tempi sono maturi per superare le numerose e anacronistiche rigidità nella gestione del personale delle pubbliche amministrazioni.

Torna in alto