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Privacy e Accesso agli atti PA, tre soluzioni per risolvere l’annosa questione
 25/10/2019 Approfondimenti
L’Accesso agli atti della Pubblica Amministrazione è sempre stata materia di dibattimento, specialmente dal 2018, con l’entrata in vigore della compliance GDPR, la quale ha confuso diversi Enti Locali, tanto da negare l’accesso ai dati al fine di proteggere la privacy.
Partendo con ordine, elemento imprescindibile dell’intero impianto relativo alla trasparenza è l’esercizio del diritto di accesso agli atti, che consiste nel potere di richiedere documenti della PA.
Il dubbio che però continua a serpeggiare tra gli Enti è relativa al principio di riservatezza dei dati, in quanto lo stesso entrerebbe in conflitto con l’obbligo di trasparenza, con questo articolo, analizziamo come rispondere alle richieste di disclosure rispettando l’attuale normativa privacy.
In prima istanza, analizziamo l’accesso documentale, previsto dalla ex Legge 241/90, la quale offre la possibilità di richiedere documentazione nel caso i soggetti interessati intendano tutelare e dimostrare un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l’accesso”.
In questo caso, il legislatore prevede che i soggetti possano beneficiare di una ostensione approfondita.
Non possono essere richiesti documenti che non abbiano un interesse qualificato, che posseggano dati particolari (dati genetici e/o di salute) oppure utili ad un eventuale esercizio di un controllo generalizzato da parte dell’Amministrazione.
La seconda ipotesi riguarda l’accesso civico semplice, in questo caso dobbiamo rammentare che tale diritto offre una portata abbastanza limitata, poiché l’ostensione di documenti, dati ed informazioni, sono relativi a provvedimenti soggetti a pubblicazione obbligatoria, come previsto dal Decreto Legislativo 33/2013. Proprio per questa ragione, il richiedente non deve dimostrare requisiti particolari, permettendo a chiunque di esercitare tale diritto nei casi in cui la documentazione non venga pubblicata.
Ultimo dell’elenco, ma non meno importante, l’accesso civico generalizzato, è proprio questa tipologia di accesso a creare non pochi grattacapi agli Enti. Difatti, l’accesso può essere richiesto senza alcun obbligo di motivazione e interesse, rivolgendo l’interesse a tutti i dati e documenti detenuti dalla PA, ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione.
Questa tipologia di accesso è stata creata per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”. Le linee guida ANAC unitamente all’art. 5 bis, comma 1 e 2, riescono a determinare eventuali esclusioni dall’accesso agli atti.
Fino a qui, tutto rimane nella norma, i “problemi” sono iniziati con l’arrivo del nuovo Regolamento Europeo in materia di Privacy, in assenza di strumenti validi per tutti, bisognerà affidarsi anche ai criteri di moralità 
Concludendo, al fine di tutelare l’interesse dei propri cittadini e nell’impossibilità di fornire accesso parziale agli atti, bisogna tenere in considerazione i seguenti aspetti, in quanto in loro presenza l’accesso viene vietato:
dati che rivelino lo stato di salute;
dati che rivelino la vita sessuale;
dati atti ad identificare persone beneficiarie di aiuti economici.
Articolo di Gianluca Galli

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