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Progetti attivabili solo se si prevedono i finanziamenti per realizzare l’opera
L. Oliveri (La Gazzetta degli Enti Locali 16/10/2019)
La deliberazione della Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 25 settembre 2019, n. 352, conferma che le amministrazioni pubbliche non possono affidare la progettazione di opere pubbliche senza la stretta e programmata connessione alla realizzazione dell’opera connessa.

In sostanza, la magistratura contabile conferma il proprio avviso nettamente contrario al cosiddetto “parco progetti”, cioè l’acquisizione, da parte delle amministrazioni, di una serie di progetti in vista di una futura ed incerta loro utilizzazione per l’eventuale realizzazione dei lavori.

La contrarietà della magistratura contabile a tale modo di procedere è fondata su una considerazione piuttosto semplice: l’affidamento degli incarichi di progettazione è oneroso sia sul piano procedurale, sia soprattutto sul piano scontabile. Spendere denari per acquisire progetti di opere pubbliche al solo scopo di metterle da un canto e riservarsi successivamente se realizzarle o meno, significa acquisire una prestazione onerosa di discutibile utilità.

È vero che le amministrazioni sono alla programmazione delle opere pubbliche. Ma, la realizzazione dei progetti, specie quelli successivi al livello minimo previsto dall’articolo 21 del d.lgs 50/2016 (progetto di fattibilità tecnica ed economica, per i lavori di importo superiore al milione di euro) impone che a monte la realizzazione delle opere sia una conseguenza necessaria della progettazione, la quale, quindi, lungi dall’essere un mero presupposto programmatorio, è elemento servente e necessario di un’opera che si progetta in quanto si è già deciso di realizzare.

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