Print Friendly, PDF & Email
Lombardia, del. n. 367 – Spesa collocamento minori in comunità
Pubblicato il 8 ottobre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di utilizzare la quota libera dell’avanzo di amministrazione per il finanziamento del collocamento di minori e madri degli stessi presso comunità, a seguito di decreto emesso dal Tribunale dei minori.
I magistrati contabili della Lombardia, con la deliberazione 367/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 ottobre 2019, hanno ribadito, in linea con  l’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia, che spetta all’Ente verificare, nell’esercizio della sua autonomia finanziaria, se la spesa per il collocamento dei minori, presso una comunità a di una pronuncia del Tribunale, sia configurabile come spesa corrente sopravvenuta a carattere non permanente e dunque sia applicabile l’annuale avanzo libero di amministrazione per la copertura di tale spesa, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 187, comma 2, lett. d) del TUEL (Corte dei Conti, Sez. Contr. Lazio, del. 83/2019Corte dei Conti, Sez. Contr. Molise, del. 2/2016; Cass., sez. civ. I, sent. 22678/2010).
I magistrati contabili hanno ricordato che è competenza del Comune la materia dell’assistenza sociale, ivi incluso il sostenimento della spesa per il collocamento dei minori e delle loro madri presso comunità terapeutiche, per effetto di decreti emessi dal Tribunale di minori, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili dell’ente.
I magistrati contabili, nella deliberazione in commento, hanno ricordato altresì che spetta al Comune anticipare le spese per il collocamento dei minori presso le comunità terapeutiche, salvo il diritto di rivalsa nei confronti della famiglia di appartenenza, ad eccezione del caso in cui quest’ultima versi in stato di indigenza tale da non consentire il pagamento, totale o parziale, delle rette di mantenimento presso la struttura indicata dal Tribunale.
Pertanto, secondo la Corte dei Conti, spetta all’Ente verificare, nell’esercizio della sua autonomia finanziaria, se la spesa per il collocamento dei minori presso comunità, a seguito di un Decreto del Tribunale dei minori, possa essere ritenuta spesa corrente sopravvenuta a carattere non permanente, quindi finanziabile con l’avanzo libero di amministrazione.

Torna in alto