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Tripla incognita sugli incentivi tecnici 
di Tiziano Grandelli, Mirco Zamberlan – Il Sole 24 Ore – 30 Settembre 2019
È «uno dei primi casi applicativi dell’ articolo 113 del Codice dei contratti pubblici del 2016». Così si è espresso il Consiglio di Stato sulla bozza di regolamento degli incentivi per le funzioni tecniche predisposto dal Mit. Sono trascorsi tre anni dal Dlgs 50/2016 e un anno dall’ accordo con i sindacati. Ma l’ iter è tutt’ altro che terminato. I giudici rinviano il parere in quanto la bozza non è corredata di documenti indispensabili per la valutazione come la relazione tecnica ,e il testo non è bollinato dalla Rgs. Eppure il Mef dovrebbe percepire come prioritaria una nuova disciplina di questi compensi: la precedente regolamentazione si riferiva al Dlgs 163/2006 e il Dm di approvazione porta la data del 17 maggio 2008, con buona pace delle modifiche intervenute nel frattempo. Tre sono i punti qualificanti del regolamento.
Il primo affronta il nodo della corruzione. Nella bozza si legge che va garantita l’ equa ripartizione degli incarichi. Sulla carta sembra semplice, ma concretamente non ci sono previsioni sulle modalità attuative. Ancora, si deve assicurare il principio di rotazione, anche qui di difficile realizzazione considerato che gli incarichi possono interessare anche dipendenti di altre Pa. Più facile la verifica dell’ assenza di condanne penali per reati di natura corruttiva. Viene previsto però che non possono essere conferiti incarichi ai dipendenti condannati in base all’ articolo 35-bis della legge 190/2012. Richiamo normativo fuori luogo considerato che quella legge ha due articoli.
Infine, sembra rimessa ai sindacati la vigilanza. Si prevede che il dirigente responsabile della stazione appaltante comunichi semestralmente a loro gli incarichi per il monitoraggio sul «rispetto dei principi di trasparenza e rotazione». Il secondo punto rilevante si preoccupa di garantire il conferimenti degli incarichi a soggetti qualificati. Nei requisiti vengono elencate le esperienze professionali e l’ espletamento di attività simili con risultati positivi. In assenza di questi, l’ incarico può essere affidato solo se sia stato frequentato un corso di qualificazione professionale o un affiancamento. Un terzo aspetto riguarda la costituzione del fondo.
Viene specificato che non può superare il 2% dell’ importo a base di gara. La percentuale effettiva viene individuata con la costituzione del fondo nel momento in cui è determinata la previsione di spesa all’ interno di ogni quadro economico. Si stabilisce che non formano base su cui quantificare l’ incentivo le somme per accantonamenti, imprevisti, acquisizione ed espropri di immobili e l’ Iva. L’ 80% del fondo che va ai dipendenti comprende gli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’ amministrazione, ma nulla si dice sull’ Irap, lasciando aperta la partita a ricorsi. Non sono a carico del fondo le spese per trasferte o missioni. Poca attenzione sembra rilevarsi, sul rispetto dei tempi di realizzazione. Il regolamento impone, nell’ atto di conferimento dell’ incarico, l’ individuazione dei termini entro i quali deve essere espletato, ma molto contenute sono le sanzioni per chi sfora: il compenso viene ridotto dell’ 1% per ogni settimana di ritardo, ma la riduzione non può andare oltre il 10%.

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