01/10/2019 – Divieto di indebitamento per accordi transattivi

Puglia, del. n. 83 – Divieto di indebitamento per accordi transattivi
Pubblicato il 30 settembre 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di ricorrere all’indebitamento, per far fronte alle spese derivanti dall’attuazione di un accordo transattivo, finalizzato chiudere una controversia per violazione di alcuni obblighi contrattuali da parte dell’Ente.
I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 83/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 24 settembre 2019, hanno ribadito che l’Amministrazione non può ricorrere all’indebitamento per coprire le spese derivanti da accordi transattivi finalizzati a porre fine contenziosi processuali, derivante da condotte illecite commesse dall’Ente locale, da cui scaturiscono obblighi di risarcimento del danno.
La Corte ha richiamato il vigente divieto di ricorrere all’indebitamento per spese diverse dagli investimenti, imposto dall’art. 119, comma 6, della Costituzione, come modificato dalla legge Cost. 1/2012, per ribadire che l’accordo transattivo in questione non è atto a produrre alcun aumento di ricchezza, né a generare un aumento di valore del patrimonio immobiliare o mobiliare dell’Ente e né atto a garantire una gestione rispettosa della regola del pareggio di bilancio, così come richiesto dalla stessa legge costituzionale e come anche ribadito dalla Corte dei Conti, S.R. del. 25/2011.
La Corte dei Conti, confermando l’orientamento giurisprudenziale in materia, ha infatti chiarito che le spese per far fronte a eventuali accordi transattivi non sono qualificabili come spese di investimento (Corte dei Conti, sez. reg. contr. Puglia, del. n. 87/2013; Corte dei Conti, sez. reg. contr. Veneto, del. 20/2007; Corte dei Conti, sez. reg. contr. Marche, del. 65/2013 e 63/2016).
Pertanto, l’ente non può ricorrere ad indebitamento per la copertura di spese diverse dagli investimenti, derivanti dall’attuazione di accordi transattivi, finalizzati a porre fine a contenziosi processuali, derivanti da condotte illecite contrattuali commesse dall’Ente locale, da cui ne scaturiscono obblighi di risarcimento del danno.

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