Print Friendly, PDF & Email
Servizio idrico e sanzioni dall’Autorità di regolazione per energia e ambiente
La Rivista del Sindaco  29/11/2019 Modelli di Gestione
Anche se non risultano gestori conformi in quanto cessati ex legge per le norme che impongono la presenza di un’impresa e non già di un ente locale, nel Mezzogiorno sono ancora i comuni a gli amministratori del servizio idrico integrato. Questo spesso a causa dell’inerzia decisionale degli enti regionali il cui compito sarebbe proprio quello di individuare un gestore unico d’ambito, che porta così i Comuni a rimanere bloccati nella gestione del servizio, il quale è diventato ancora più difficile e complicato dalla comparsa di Arera e del complesso quadro regolatorio che ne è derivato.
L’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) ha imposto una sanzione ad un Comune, evento che dovrebbe mettere in allerta i comuni che gestiscono in maniera diretta il servizio idrico. La sanzione è stata riconosciuta legittima dal Tar della Lombardia con la sentenza 2202/2019, è stata di nuovo appellata dal Comune davanti al Consiglio di Stato.
Il Tar Lombardia ha confermato la sanzione ordinata da Arera per il Comune in questione, consistente in una multa di 88.200 euro e la restituzione delle utenze del 10% del prezzo fatturato, con il valore di decurtazione sulla corrispondente tariffa applicata tra l’anno 2012 il 2015. Stabilito che il fatturato annuo dell’ente sia di circa 9,7 milioni, il valore sanzionatorio si aggira intorno ai 3,9 milioni.
Nel 2011, quando la materia regolatoria e di vigilanza del servizio idrico integrato viene interamente consegnata all’Arera, che ha poi imposto costrittive disposizioni. In primo luogo l’Arera deve trattare l’adozione del metodo tariffario, in osservanza dell’obbligo sul recupero di costi e sul principio “chi inquina paga”, stando ai vincoli ai ricavi del gestore (Vrg). In aggiunta, un moltiplicatore tariffario annuale theta viene applicato, tenendo conto degli investimenti fatti per rendere più funzionale lo stesso servizio.
La sentenza espone tra le motivazioni anche l’irrilevanza della “circostanza che la sanzione sia stata adottata nei confronti di un ente pubblico anziché di un’impresa” e la palese infondatezza del prospetto fornito dall’ente locale che affermava come “sussistevano e sussistono tutt’ora, in capo all’Amministrazione comunale, ben due precetti giuridici cogenti, provenienti da due distinte fonti ordinamentali, quella interna, che in forza dell’art. 117 del TUEL imponeva di adottare tariffe, in materia di servizi pubblici, idonee ad assicurare l’equilibrio economico-finanziario dell’investimento e della gestione del servizio, e quella comunitaria, che in forza della Direttiva n 60/2000/CE impone agli Enti locali il rispetto del principio del full cost recovery”. Il Tar ha dichiarato infondato il motivo esposto dal Comune, in quanto “atteso che la legge non attribuisce al Comune la libertà di stabilire autonomamente la tariffa del SII in violazione delle competenze specificamente attribuite in materia all’Autorità”. Chiudendo così la questione e mettendo in allerta i Comuni che si ritrovano nella scomoda posizione di dover ancora gestire direttamente il servizio idrico integrato.
Articolo di Gianluca Galli

Torna in alto