29/11/2019 – Il TAR Campania sul rapporto tra atto plurimotivato e fondatezza di uno solo di questi motivi.

Il TAR Campania sul rapporto tra atto plurimotivato e fondatezza di uno solo di questi motivi.
 
La controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lettera b), del codice del processo amministrativo, quando riguarda una convenzione avente ad oggetto la concessione di un bene comunale, in relazione alla quale la domanda giudiziale contesta la legittimità dell’esercizio del potere di revoca, stante la prospettazione di una irregolare modalità applicativa delle clausole pattizie, per cui non viene fatta una questione di contenuto esclusivamente patrimoniale (riservata, solo in tale ipotesi, alla giurisdizione ordinaria).
Qualora un provvedimento amministrativo negativo sia fondato su una pluralità di motivi, tra loro autonomi, è sufficiente che resti dimostrata, all’esito del giudizio, la fondatezza di uno solo di questi perché ne derivi la consolidazione dell’atto, stante l’impossibilità di disporne l’annullamento giurisdizionale
 A fronte di un atto c.d. “plurimotivato”, l’eventuale fondatezza di una delle argomentazioni addotte, infatti, non potrebbe in ogni caso condurre all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto esso rimarrebbe sorretto dal primo versante motivazionale risultato immune ai vizi lamentati

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