27/11/2019 – Cosa prevede la bozza di regolamento attuativo del Codice, attesa a metà dicembre – Appalti con l’occhio al passato

Cosa prevede la bozza di regolamento attuativo del Codice, attesa a metà dicembre – Appalti con l’occhio al passato
C’è il giornale dei lavori ma non i modelli elettronici
di Giovanni Galli
Un regolamento del codice appalti che guarda più al passato che al futuro. Ripristinando terminologie riferibili alla disciplina di fine ‘800, ad esempio il giornale die lavori, e ignorando invece tutti i sistemi di modellazione elettronica, il cosiddetto Bim, Building information modelling. La bozza di regolamento attuativo del codice dei contratti pubblici (dlgs 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni), 259 articoli e numerosi allegati in mano a una commissione ministeriale composta da 13 membri e presieduta dal presidente di sezione del Consiglio di Stato, Raffaele Greco, dovrebbe essere licenziata, secondo le previsioni, entro il 15 dicembre. Successivamente occorrerà avviare la concertazione ministeriale che coinvolgerà il ministro dell’economia, ma anche la Conferenza Stato Regioni e l’acquisizione dei pareri del Consiglio di stato e delle commissioni parlamentari competenti prima dell’approvazione finale da parte del consiglio dei ministri.
Va ricordato che il nuovo regolamento del codice appalti deriva dalla netta scelta di campo operata dal Governo giallo-verde che ha deciso, con il decreto sblocca cantieri, di abbandonare l’impostazione iniziale del codice appalti del 2016, varato all’epoca dal Governo Renzi, che si fondava su un complesso e variegato sistema fatto da linee guida Anac (soft law) e decreti attuativi di varia fonte (dpcm, decreti ministeriali ecc.) per un totale di oltre 60 provvedimenti di cui quasi la metà rimasta inattuata. Con lo sbloccacantieri, anticipando una scelta che era stata già compiuta nel frattempo con un disegno di legge delega organico mai esaminato, è stato quindi deciso il ritorno ad un regolamento unico che ricomprenda tutte le fonti regolamentari, con assorbimento delle linee guida Anac. Il lavoro è stato avviato nella scorsa estate quando l’ex ministro Danilo Toninelli lanciò una consultazione pubblica sui contenuti del regolamento, cui risposero oltre 600 soggetti. L’impostazione dello schema ricalca la struttura del precedente regolamento (dpr 207 del 2010) e si possono notare diversi inserimenti dei contenuti delle linee guida dell’Authority anticorruzione. Uno dei dati più significativi è costituito dall’aumento da 10 a 12 delle classifiche di importo (e gli importi vengono arrotondati, ad esempio la classifica fino a 1,033 milioni diventa fino a 1,5 milioni) con il contemporaneo sdoppiamento della categorie di opere generali OG3 (autostrade, strade, ponti viadotti, ferrovie e linee tranviarie) in due categorie distinte una per le strade e l’altra per le ferrovie. Previsti altri sdoppiamenti per la categoria di opere speciali OS6 (finiture) e OS24 (verde e arredo urbano). Vengono riscritti profondamente i livelli di progettazione, perché anche nel codice hanno subito sostanziali modifiche, ma con sorpresa non sembrano assorbiti nel regolamento i contenuti del cosiddetto decreto Baratono (dm Mit n. 560 del 2017) che ha disciplinato modalità e tempi per l’introduzione della modellazione elettronica. Tutta la parte in materia di contabilità sembra predisposta con il sistema riferibile alla storica disciplina del 1895, ad esempio si parla di giornale dei lavori senza tenere conto dell’esistenza di sistemi informatici e prendendo di fatto il regolamento del 2010 che a sua volta riprendeva quello del 1999. Sembra inoltre mancare un raccordo fra la progettazione esecutiva e la fase esecutiva in cui il progetto esecutivo teoricamente non dovrebbe cambiare.

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