26/11/2019 – Sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali

Sottoscritto il CCNQ per la ripartizione dei distacchi e permessi sindacali
di Amedeo Di Filippo – Dirigente comunale
Distacchi, permessi e aspettative
Il CCNQ sottoscritto il 19 novembre presenta poche novità rispetto a quello del 2017. Nelle ipotesi di distacco con prestazione lavorativa ridotta rimane il divieto di usufruire dei permessi per l’espletamento del mandato, ma vengono introdotte due eccezioni: per le amministrazioni diverse da quelle scolastiche, al dirigente sindacale in distacco part‐time, con percentuale lavorativa pari o superiore al 50%, è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente; nelle istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al dirigente sindacale in distacco part‐time è consentito fruire dei permessi per l’espletamento del mandato di competenza della RSU, ove ne sia componente, esclusivamente per partecipare alle riunioni convocate dall’amministrazione.
I distacchi part-time possono essere cumulati con l’aspettativa non retribuita nel limite massimo del 10% del numero complessivo dei distacchi riconosciuti in favore di ogni singola associazione sindacale. Viene aggiunto che nelle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione tale facoltà è possibile esclusivamente cumulando un distacco al 50% con un’aspettativa sindacale non retribuita al 50%.
Tra i criteri di ripartizione dei contingenti dei distacchi viene inserito quello secondo cui, all’interno di ciascun comparto, ogni contingente è attribuito per il 90% alle organizzazioni sindacali di categoria rappresentative e per il restante 10% alle confederazioni sindacali cui le stesse siano aderenti, garantendo comunque, nell’ambito di tale ultima percentuale, un distacco sindacale per ognuna delle predette confederazioni.
La ripartizione del contingente dei distacchi sindacali tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali viene effettuata in relazione al grado di rappresentatività accertata dall’Aran e tenuto conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative nei comparti ed aree. La novità e che questi ultimi due elementi vengono calcolati avendo riguardo alla percentuale rispettivamente di Province e Regioni in cui sono state rilevate deleghe sindacali della singola organizzazione sindacale rappresentativa rispetto al totale delle province e regioni dell’ambito considerato dove risultano rilasciate deleghe sindacali.
Stessa novità è prevista per quanto concerne i permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari, il contingente di ciascun comparto o area è ripartito tra le organizzazioni sindacali rappresentative in quota proporzionale alla loro rappresentatività e tenendo conto della diffusione territoriale e della consistenza delle strutture organizzative.
La ripartizione nei comparti
Per quanto concerne la ripartizione dei distacchi e dei permessi sindacali, quasi nulle le novità. Il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 1.137 unità, che costituisce il limite massimo dei distacchi fruibili in tutti i comparti dalle associazioni sindacali.
Per i permessi, nei comparti Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo è pari a 60 minuti per dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ripartito secondo la seguente proporzione: 30 minuti alla RSU e altrettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, ma nel comparto Sanità possono essere utilizzati in forma cumulata ‐ a livello nazionale ‐ nella misura massima del 38% della quota a disposizione.
Nei comparti Funzioni centrali, Istruzione e ricerca e PCM, il contingente complessivo è di 51 minuti per dipendente, ripartiti in 25 minuti e 30 secondi alla RSU e altrettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, con la possibilità di utilizzati in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione. Esclusivamente per le Istituzioni scolastiche ed educative la misura massima è del 53%, ulteriormente elevabile fino a 4 punti percentuali a condizione che i distacchi ottenuti da tale ultima maggiorazione siano attivati nelle amministrazioni del comparto Istruzione e ricerca diverse dalle Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
Nel comparto Funzioni locali i 30 minuti alle organizzazioni sindacali rappresentative possono essere utilizzati in forma cumulata ‐ a livello nazionale – per il 38% nelle amministrazioni con più di 50 dipendenti e per il resto in quelle fino a 50 dipendenti.
Confermati i contingenti dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative. Confermate anche le regole specifiche per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione.
La ripartizione nelle aree dirigenziali
Per le aree dirigenziali il contingente dei distacchi sindacali continua ad essere pari a 86 unità, distribuito tra le confederazioni rappresentative nelle aree. Nelle Aree Sanità e Funzioni locali il contingente complessivo dei permessi sindacali per l’espletamento del mandato è pari a 60 minuti per dirigente in servizio, 30 dei quali riservati alla RSU e 30 alle organizzazioni sindacali rappresentative, da utilizzare anche in forma cumulata nella misura massima del 45% della quota a disposizione.
Nelle Aree Funzioni centrali, Istruzione e ricerca, e PCM, il contingente complessivo è pari a 51 minuti per dirigente, ripartito in 25 minuti e 30 secondi alla RSU e altrettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative, da utilizzare anche in forma cumulata nella misura massima del 53% della quota a disposizione.
Rimangono anche in questo caso i criteri per la ripartizione del contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali non collocati in distacco o aspettativa che siano componenti degli organismi direttivi delle confederazioni sindacali rappresentative nelle aree.
Il contingente dei permessi per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali, previsto per i dirigenti sindacali che siano componenti degli organismi direttivi delle proprie organizzazioni sindacali di categoria non collocati in distacco o aspettativa continua ad essere pari a 19.856 ore.
Per le Istituzioni scolastiche, educative e di alta formazione, al fine di consentire a regime l’utilizzo dei distacchi da parte delle associazioni sindacali, si conferma la procedura per l’attivazione delle aspettative sindacale o dei distacchi
Importante postilla è che, a causa della mancata elezione delle RSU e in attesa che la rappresentanza sindacale dei dirigenti delle aree contrattuali venga disciplinata, in coerenza con la natura delle funzioni dirigenziali, da appositi accordi, i soggetti sindacali nei luoghi di lavoro sono le Rappresentanze Sindacali Aziendali (RSA) costituite espressamente dalle organizzazioni sindacali rappresentative.

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