25/11/2019 – Gara d’appalto e prezzi di progetto

Gara d’appalto e prezzi di progetto
 
Il comune è beneficiario di un contributo a fondo perduto per ristrutturazione immobile. A seguito di problematiche legate a ritardi ha risolto bonariamente e transattivamente il contratto con la ditta esecutrice e deve indire nuova gara per l’affidamento dei lavori. Nel frattempo è stato aggiornato da parte della Regione il prezziario ll.pp. e questo determina un incremento del costo di circa il 10%. Tenuto conto che, normalmente, da una gara scaturisce un ribasso almeno del 25% e che nel finanziamento non vi è capienza per effettuare l’aggiornamento prezzi, né è possibile togliere alcuni interventi essendo tutti essenziali, si vorrebbe procedere ad indire la nuova gara con il progetto redatto con il vecchio prezzario specificando alle ditte che parteciperanno nel bando che dovranno tenere conto nell’offerta che i prezzi oggetto di ribasso non sono aggiornati al vigente prezziario ma a quello previgente. Si chiede parere in merito.
 
a cura di Gare & Appalti Consulting SF
Al fine di dare adeguata risposta al quesito posto giova precisare quanto segue.
Dal quesito in esame si evince che Codesta Stazione appaltante, a fronte dell’intervenuta risoluzione contrattuale adottata, ritiene di procedere con l’indizione di una nuova gara.
A tal riguardo, si fa presente, assecondando così il fine del presente chiarimento, che l’Ente è preventivamente tenuto a ricorrere allo scorrimento della graduatoria e quindi di interpellare i concorrenti che seguono al primo aggiudicatario alle stesse condizioni contrattuale di quest’ultimo, in forza di quanto previsto dall’art. 110, comma 1, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Fatta la suddetta precisazione, in ordine alla questione legata all’indizione di nuova procedura di gara avente ad oggetto il progetto redatto con il vecchio prezziario si fa presente che, fermo restando quanto detto in ordine allo scorrimento della graduatoria, ciò non è in ogni caso corretto e viola i doveri delle stazioni appaltanti che “devono garantire la qualità delle prestazioni, non soltanto nella fase di scelta del contraente, ma anche in quella di predisposizione dei parametri della gara, attraverso un’attività istruttoria approfondita ed adeguata” (T.A.R. Emilia, Romagna, Bologna, Sez. II, 14 marzo 2018, n. 241).
Alla luce di quanto detto, è indubbio che quanto ipotizzato in sede di quesito non risulta conforme alla normativa appalti e si presta al rischio di impugnazione della lex specialis di gara da parte degli operatori economici interessati a partecipare alla relativa gara.

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