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Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 novembre 2019
di Cristina Montanari – Responsabile dell’Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Si può assentire la realizzazione di un’opera pubblica a spese del soggetto privato; il Comune, successivamente, procederà a contabilizzare il manufatto nel proprio conto patrimoniale, dato che, sotto tale profilo, l’acquisizione a titolo gratuito dell’opera determina i medesimi effetti della realizzazione dell’opera medesima a spese del Comune medesimo.
– Poiché, per effetto della modifica apportata all’art. 255, comma 10, TUEL, dalla L. n. 205/2017, dall’1.1.2018 l’amministrazione delle anticipazioni di tesoreria esula dalle competenze dell’OSL, ove, a seguito di un dissesto dichiarato entro il 2017, l’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato sia stata deliberata nel 2018, l’anticipazione di tesoreria non rimborsata al 31.12.2017 continuerà a ricadere (ex art. 252, comma 4, TUEL) nel perimetro delle attribuzioni dell’organo straordinario. Tale conclusione si fonda anche sul rilievo che, laddove il legislatore ha inteso riservare l’applicazione di una disposizione agli enti che vengano a trovarsi in una delle fasi in cui si articola il procedimento di dissesto (ad es., delibera di dissesto o di approvazione dell’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato) successivamente all’entrata in vigore della stessa disposizione, lo ha fatto espressamente (cfr., da ultimo, art. 36, comma 3, D.L. n. 50/2017); tale circostanza non ricorre nella legge di bilancio 2018. Ove ricorra la medesima fattispecie, la ricostituzione di fondi vincolati, in ipotesi diligentemente (ex art. 195, comma 1, TUEL) effettuata dall’istituto tesoriere a seguito della dichiarazione di dissesto ed entro il 31.12.2017, determina un incremento dell’anticipazione di tesoreria da rimborsare, essendo detto incremento immanente nel vincolo sull’anticipazione di tesoreria derivante dall’utilizzo di entrate vincolate (art. 195, comma 3, TUEL); pertanto il ripiano del relativo indebitamento ricade nella competenza dell’OSL.
– Un Sindaco ha formulato quesito in ordine al corretto inquadramento del servizio di trasporto scolastico ed al corrispondente regime finanziario. La questione, che ha nel tempo trovato differenti soluzioni interpretative da parte della giurisprudenza delle Sezioni territoriali della Corte dei conti, è stata recentemente oggetto di decisione da parte della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ha enunciato il seguente principio di diritto: «Gli Enti locali, nell’ambito della propria autonomia finanziaria, nel rispetto degli equilibri di bilancio, quali declinati dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019) e della clausola d’invarianza finanziaria, possono dare copertura finanziaria al servizio di trasporto scolastico anche con risorse proprie, con corrispondente minor aggravio a carico all’utenza. Fermo restando i principi di cui sopra, laddove l’Ente ne ravvisi la necessità motivata dalla sussistenza di un rilevante e preminente interesse pubblico oppure il servizio debba essere erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli e/o disagiati, la quota di partecipazione diretta dovuta dai soggetti beneficiari per la fruizione del servizio può anche essere inferiore ai costi sostenuti dall’Ente per l’erogazione dello stesso, o nulla o di modica entità, purché individuata attraverso meccanismi, previamente definiti, di gradazione della contribuzione degli utenti in conseguenza delle diverse situazioni economiche in cui gli stessi versano» (del. n. 25/SEZAUT/2019/QMIG del 18 ottobre 2019). Si evidenzia, inoltre, che il D.L. 29 ottobre 2019, n. 126, all’art. 3, comma 2, ha disposto quanto segue: «2. Fermo restando l’art. 5 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, la quota di partecipazione diretta dovuta dalle famiglie per l’accesso ai servizi di trasporto degli alunni può essere, in ragione delle condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, inferiore ai costi sostenuti dall’ente locale per l’erogazione del servizio, o anche nulla, purché sia rispettato l’equilibrio di bilancio di cui all’art. 1, commi da 819 a 826, della L. 30 dicembre 2018, n. 145».
– Il Collegio, ferme restando le scelte gestionali e l’individuazione dei criteri di finanziamento demandate alla competenza dell’Ente, statuisce che la necessità di erogare il servizio erogato nei confronti di categorie di utenti particolarmente deboli, o comunque l’individuazione di un rilevante e preminente interesse pubblico, consentono all’Ente di agevolare l’utenza del servizio di trasporto scolastico, prevedendo la riduzione della quota di compartecipazione o anche il totale esonero dalla stessa, purché il tutto avvenga a due condizioni: 1. che la riduzione o esenzione abbia luogo in virtù dell’individuazione di meccanismi trasparenti e debitamente motivati di graduazione della contribuzione degli utenti; 2. che non sia messo a rischio l’equilibrio complessivo del bilancio dell’Ente.
– L’ente locale, al fine di non violare il principio di onnicomprensività della retribuzione dei dipendenti pubblici, non dovrebbe corrispondere al dipendente chiamato a svolgere le attività di segretario della sottocommissione elettorale un “compenso aggiuntivo” laddove tali compiti siano riconducibili a “funzioni e poteri connessi alla sua qualifica e all’ufficio ricoperto” o corrispondano “a mansioni cui egli non possa sottrarsi perché rientranti negli ordinari compiti di servizio”, a maggior ragione qualora le medesime attività siano riconducibili ai doveri istituzionali dei dipendenti pubblici. L’Ente dovrebbe, piuttosto, nell’ambito della propria discrezionalità, evitare soluzioni organizzativo-gestionali che comportino maggiori oneri a carico della finanza pubblica, prediligendo soluzioni idonee nel loro complesso a limitare/ridurre le spese di funzionamento delle richiamate commissioni e sottocommissioni, ben potendo le attività segretariali essere riconducibili a funzioni e poteri connessi alla qualifica e all’ufficio ricoperto da determinati dipendenti. Concludendo, la Sezione conferma l’orientamento giurisprudenziale contabile formatosi sul tema, secondo il quale, per tutti i pubblici dipendenti (dirigenti e non) che espletano un’attività rientrante nel contesto dei compiti istituzionali, in quanto connessa al rapporto organico tra il soggetto medesimo e l’amministrazione, un eventuale compenso aggiuntivo rispetto alla retribuzione spettante, se non previsto o consentito da specifiche norme di legge/di contratto, realizzerebbe una non prevista illegittima maggiorazione retributiva
ORGANI DI GOVERNO
– Nel caso di fondazione costituita da soggetti pubblici, laddove non sia già configurabile un divieto d’attribuzione degli incarichi dirigenziali/direttivi di cui all’art. 5, comma 9, D.L. n. 95/2012, a soggetti già lavoratori pubblici collocati in quiescenza, scaturente dall’inclusione dell’ente nell’elenco ISTAT ex art. 1, comma 2, L. n. 196/2009, esso potrà configurarsi nell’ipotesi in cui lo stesso ente sia qualificabile come soggetto “controllato” dalle p.a. individuate dallo stesso art. 5, circostanza la cui ricorrenza dovrà essere specificamente valutata nel singolo caso concreto.
PERSONALE E PREVIDENZA
– Gli incentivi tecnici previsti dall’art. 113, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all’entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all’art. 1, comma 236L. n. 208/2015, successivamente modificato dall’art. 23D.Lgs. n. 75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture.
– E’ inammissibile, perché non riguarda la materia di contabilità pubblica, il quesito posto dalla Corte dei conti-Liguria, con cui si chiede di chiarire se le somme destinate al pagamento dei diritti di rogito dei segretari comunali devono intendersi al lordo di tutti gli oneri accessori connessi all’erogazione, ivi compresi quelli a carico degli Enti (in particolare, IRAP e contributi fiscali e previdenziali), ovvero se gli oneri fiscali e contributivi connessi al pagamento dell’emolumento in parola vadano ripartiti, tra Ente locale e segretario comunale, secondo le regole previste dalla vigente normativa fiscale e previdenziale.
– La Sezione ritiene che un ente locale (previo espletamento, ed esito negativo, della procedura di mobilità prescritta dagli artt. 34 e 34-bisD.Lgs. n. 165/2001) possa effettuare un’assunzione di personale a tempo indeterminato utilizzando una propria graduatoria concorsuale ancora valida (nell’osservanza dei termini di scadenza introdotti dall’art. 1, comma 362L. n. 145/2018), per la copertura di un posto che si sia reso successivamente vacante e disponibile. L’art. 1, comma 361L. n. 145/2018, in base al quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le p.a. di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001, vanno utilizzate esclusivamente per la copertura dei posti messi a concorso, non si applica, oltre che nelle fattispecie previste dal medesimo comma 361 (nonché dai commi 365/366), alle graduatorie delle procedure concorsuali bandite prima dell’entrata in vigore della L. n. 145/2018 (come espressamente disposto dal comma 365).
– In tema di incentivi tecnici ex art. 113D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’art. 167, comma 4, lett. c) del medesimo Codice, non è possibile rinvenire, nel comma 5-bis, art. 113, il fondamento del legittimo riconoscimento dell’incentivo tecnico ai contratti di concessione, come forma di sostegno finanziario da parte della Stazione appaltante concedente. In primis per la mancanza del requisito della “identità” del capitolo, non essendovi, nel caso di concessione, normalmente, costi di gestione a carico della stazione appaltante, sicché non sarebbe rinvenibile la situazione evidenziata nel disposto normativo del richiamato comma. In secondo luogo, in quanto l’art. 167 vuole assicurare che nella determinazione dell’importo da mettere a base di gara la S.A. tenga conto, anche, delle forme di “vantaggio economico” comunque intese che s’intende riconoscere all’aggiudicatario, per assicurare effettività al principio della libera concorrenza ed ai corollari della non discriminazione e trasparenza nelle procedure di gara. Infine, si ritiene che la presenza di forme di “ragionevole e proporzionata” contribuzione economica in favore del concessionario non avvicinano il contratto di concessione a quello d’appalto fino al punto di traslare il rischio operativo dal privato alla P.A. La diversa natura fra i due istituti rende inapplicabili alla concessione le norme di cui all’art. 113 in tema d’incentivi tecnici.
– In ordine al significato da attribuire al limite dello stanziamento relativo all’anno 2013 indicato nell’art. 9, comma 6, D.L. n. 90/2014 Fondo per i compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale da alimentare in presenza di provvedimenti giudiziali interamente o parzialmente favorevoli all’amministrazione con compensazione delle spese di giudizio), la Corte ritiene che l’indicazione data dal legislatore che, ai fini del contenimento della spesa, stabilisce un tetto massimo agli stanziamenti annuali di bilancio che non può superare l’ammontare di quello relativo all’anno 2013, spesa effettivamente sostenuta in quell’anno, va intesa come riferita alle previsioni definitive o, come si dice, assestate.
– Essendo la celebrazione di matrimoni in luoghi e in orari non usueti un servizio aggiuntivo rispetto a quelli obbligatoriamente erogati dagli enti, se sussistono i requisiti richiamati in narrativa per l’applicazione dell’art. 43, comma 4, L. n. 449/1997 e dell’art. 67, comma 3, lett. a), CCNL “Funzioni Locali” del 21 maggio 2018 (presenza di un regolamento che individui con chiarezza le diverse prestazioni che possono essere richieste dagli utenti, le tariffe per ciascun servizio e, dunque, la quota di remunerazione delle prestazioni rese dai dipendenti che hanno materialmente reso possibile il soddisfacimento della richiesta dell’utente) e se sussistono le condizioni riassunte dalla deliberazione delle Sezioni Autonomie n. 23/2017/QMIG (copertura totale dell’importo erogato al personale addetto allo stato civile con risorse dei privati, verifica della capienza a preventivo e consuntivo, mantenimento dell’originario vincolo di destinazione), è possibile una deroga all’art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017.
– La questione degli incentivi per funzioni tecniche è stata ampiamente esaminata dalla Corte con numerose pronunce che si sono succedute nel tempo. In base al quadro normativo vigente, si rileva che l’art. 1, comma 526L. n. 205/2017, prevede che i suddetti incentivi facciano capo “al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture”, secondo il principio dell’accessorietà rispetto alla spesa principale, della quale seguono l’iscrizione in bilancio. La Corte ha chiarito come, nel rispetto del principio della competenza finanziaria potenziata sia rilevante, ai fini dell’assunzione dell’impegno, il momento di effettivo svolgimento dell’attività, ed è necessario che sia avvenuto l’accantonamento delle risorse, non potendosi impegnare nell’esercizio successivo risorse riferibili ad obbligazioni scadute in quanto di competenza dell’esercizio precedente. Con specifico riferimento all’emanazione del regolamento, che costituisce presupposto per l’individuazione e la liquidazione di quanto dovuto, l’impegno dev’essere effettuato, sempre in osservanza del principio della competenza potenziata, nell’esercizio in cui se ne prevede l’esigibilità. Il giudice ha chiarito come l’obbligazione dell’ente nei confronti del personale incentivato si costituisca nel momento in cui, con il relativo regolamento dell’amministrazione, vengono individuati i soggetti incaricati di svolgere le attività che, in base all’art. 113 del Codice dei contratti pubblici, danno luogo alle incentivazioni ivi previste, in relazione ai singoli appalti di lavori, servizi e forniture. In presenza di accantonamenti già effettuati nelle more di approvazione del regolamento, l’impegno di spesa dovrà essere assunto, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento, anche per attività svolte in precedenza, con l’unico limite di quelle relative ad appalti che si siano già conclusi prima dell’adozione del regolamento stesso. Con il recente decreto interministeriale del I agosto 2019 è stato recentemente aggiornato, tra l’altro, il Principio contabile applicato n. 4/2, e chiarite le corrette modalità di iscrizione in bilancio degli incentivi di che trattasi. Il Principio, nel ribadire come gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per funzioni tecniche di cui all’art. 113D.Lgs. n. 50/2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, debbano essere assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono – nel titolo II della spesa ove si tratti di opere o nel titolo I, nel caso di servizi e forniture – chiarisce che l’impegno dev’essere registrato con imputazione all’esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio e tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 “Rimborsi e altre entrate correnti”, categoria 3059900 “Altre entrate correnti n.a.c”, voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.001 Fondi incentivanti il personale (art. 113D.Lgs. n. 50/2016). La spesa riguardante gli incentivi tecnici è impegnata anche tra le spese di personale, negli stanziamenti riguardanti il fondo per la contrattazione integrativa, nel rispetto dei principi contabili previsti per il trattamento accessorio e premiale del personale. La copertura di tale spesa è costituita dall’accertamento di entrata di cui al periodo precedente, che svolge anche la funzione di rettificare il doppio impegno, evitando gli effetti della duplicazione della spesa.
 
– Il giudice dei conti riassume le c.d. facoltà assunzionali dei Comuni, la cui quantificazione è disciplinata e coordinata nell’ambito dei vincoli di finanza pubblica e la disciplina delle procedure di reclutamento, con specifico riferimento allo scorrimento di graduatorie di procedure concorsuali.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA’ E CONTROLLI
– Il giudice dei conti ha reso un articolato parere sullo schema di decreto legislativo recante: “Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili dei conti giudiziali e dei controlli“.
 
– Approvata la relazione sul “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico (2016-2018)”, che ha preso in esame le modalità di funzionamento e di gestione del Fondo, la governance e le responsabilità dei soggetti attuatori e l’efficacia delle misure emanate. Le risorse effettivamente erogate alle Regioni, a partire dal 2017, rappresentano, negli anni oggetto dell’indagine, solo il 19,9% del totale complessivo (100 mln di euro) in dotazione al Fondo. Numerose le criticità a livello nazionale e a livello locale: inadeguatezza delle procedure e debolezza delle strutture attuative; assenza di adeguati controlli e monitoraggi; mancata interoperabilità informativa tra Stato e Regioni; necessità di revisione dei progetti approvati/delle procedure di gara ancora non espletate; frammentazione e disomogeneità delle fonti dei dati sul dissesto. E’ inoltre emersa la diffusa difficoltà delle amministrazioni nazionali/locali d’incardinare l’attività di tutela e prevenzione nelle funzioni ordinarie, con conseguente ripetuto ricorso alle gestioni commissariali. La Corte raccomanda l’adozione di un sistema unitario di banca dati di gestione del Fondo, assicurando in tempi rapidi la revisione dell’attuale sistema e che il nuovo quadro normativo e regolamentare, di recente introdotto, garantisca l’unitarietà dei livelli di governo coinvolti, la semplificazione delle procedure d’utilizzo delle risorse e il potenziamento del monitoraggio e del controllo sugli interventi.
– La Corte dei conti è stata audita dinanzi alle Commissioni congiunte bilancio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati sul disegno di legge di bilancio-triennio 2020/2022.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
– Disponibile la “Rassegna delle decisioni delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti-anno 2019“; si tratta di un repertorio delle pronunce di massimo rilievo della giustizia amministrativo-contabile, con rilevanti principi di diritto espressi anche per gli Enti locali.
– Non si ravvisa rapporto di pregiudizialità logico-giuridica che possa giustificare la sospensione del giudizio contabile in pendenza di giudizio penale se i fatti contestati nel primo giudizio siano del tutto differenti da quelli perseguiti in ambito penale. L’esistenza di un occultamento doloso del danno può ritenersi provata, prescindendo dall’eventuale imputazione penale del convenuto, anche dall’omissione di un doveroso obbligo informativo che precluda l’obiettiva conoscibilità del danno per l’amministrazione datrice di lavoro. La responsabilità amministrativa del dipendente pubblico in regime di esclusiva per i compensi percepiti a seguito di attività non previamente autorizzate non è esclusa per il solo fatto che il dipendente li abbia indicati nelle dichiarazioni dei redditi, non potendo ravvisarsi un potere ispettivo e di controllo sui dati fiscali in capo all’amministrazione.
– La Corte dei conti afferma la sussistenza del danno erariale in capo al Sindaco per la pubblicità svolta, prima delle elezioni comunali, contenuta in un opuscolo informativo sulle attività dell’ente: sussiste, infatti, la responsabilità amministrativa del Sindaco uscente per violazione dei divieti di cui agli artt. 9, comma 1, L. n. 28/2000 e 29, comma 6, L. n. 81/1993, qualora l’attività di comunicazione/propaganda non sia stata realizzata in qualità di privato cittadino partecipante a una competizione elettorale, ma in qualità di Sindaco ponendo i relativi costi di pubblicità e stampa a carico delle casse comunali.
– L’elezione di domicilio costituisce un atto ontologicamente distinto dalla procura alle liti e perciò conserva la sua validità in ogni stato e grado del giudizio a meno che non risulti limitata espressamente, o collegata strettamente ad un dato grado o fase del giudizio stesso. Nel giudizio contabile, diversamente da quello penale, l’accertamento del nesso di causalità tra l’omissione di una condotta dovuta e l’evento dannoso va valutato in termini probabilistici secondo il principio del “più probabile che non”.
– Ai fini della validità della notificazione la residenza effettiva prevale sulla residenza anagrafica, la quale possiede un valore probatorio meramente presuntivo, superabile mediante prova contraria desumibile da qualsiasi fonte di convincimento. Ai fini dell’onere probatorio gravante sul destinatario di una notifica non sono sufficienti le risultanze anagrafiche che indichino una residenza difforme rispetto al luogo in cui la stessa è stata effettuata, ma è necessario provare l’inesistenza del rapporto di convivenza con il consegnatario dell’atto medesimo. L’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 74, comma 4 e 5, codice di giustizia contabile, non è reclamabile oralmente in udienza dalle parti, ma esclusivamente con ricorso notificato e depositato tempestivamente presso la segreteria del giudice adito. I titolari di cariche sociali o, in generale, coloro che hanno il potere d’indirizzo dell’impresa, i quali siano percettori di contributi pubblici per la realizzazione di percorsi d’istruzione e formazione, non possono ricevere incarichi di docenza nei corsi di formazione finanziati, se non in limitate ed individuate ipotesi fissate nei bandi istitutivi.
– Una grave alterazione mentale in grado di determinarne un’incapacità di intendere e volere al momento dell’azione, può costituire una forte esimente del dipendente infedele che si sia appropriato indebitamente delle somme avute a disposizione dalla propria amministrazione, ai fini della colpa grave previste per il danno erariale. Il disturbo da dipendenza da shopping, pur rientrando nel più ampio genere delle dipendenze, per quanto grave e invalidante, non è in grado tuttavia di compromettere la capacità di intendere e volere, con la conseguenza che l’appropriazione indebita del denaro avuto a disposizione costituisce danno erariale. Per queste ragioni il giudice ha condannato per danno erariale l’economo di una p.a. per aver sottratto somme avute a propria disposizione per propri fini personali.
– La norma contenuta nell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere”, va riferita alla conoscibilità del danno in capo al danneggiato. In materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari occorre distinguere: la presentazione del conto all’ufficio di Presidenza; l’esame da parte della competente Commissione e, infine, la verifica dell’inerenza delle spese sostenute. Quest’ultima attività può dare conoscenza del danno nei suoi elementi costitutivi: da tale momento decorre il periodo di prescrizione quinquennale. Nel caso esaminato in sentenza, con legge regionale era stato sottratto alla Commissione preposta il potere di esaminare altresì l’inerenza della spesa oltre alla verifica contabile della medesima. Poiché l’esame concernente l’inerenza veniva svolto dalla Guardia di Finanza, la conoscenza del fatto produttivo di danno era riconducibile alla segnalazione in Procura.
– I pagamenti disposti all’aggiudicatario in misura eccedente l’offerta economica presentata in sede di gara, costituiscono indebiti pagamenti, rispetto ai quali non è dato riscontrare alcuna utilità per il Comune; gli stessi, pertanto, costituiscono danno per le finanze dell’Ente. In particolare, appaiono non dovuti i pagamenti per “l’ammortamento mezzi ed attrezzature” e per i “contratti con consociate per servizi diversi”; infatti il Comune non era tenuto a ristorare l’impresa dei costi sostenuti per l’acquisto di ulteriori mezzi o maggior impiego di quelli già posseduti, considerato che secondo il capitolato ed il disciplinare di gara, l’impresa aggiudicataria era obbligata a munirsi di quanto necessario per l’espletamento del servizio. Parimenti indebito appare il ristoro del costo per l’assunzione di un’ulteriore unità di personale, atteso che, secondo il capitolato, l’impresa aggiudicataria doveva impiegare il numero di operai previsti nell’offerta tecnica presentata, con obbligo di assumere il personale dell’impresa cessante e poteva altresì, nell’interesse del servizio, variare le qualifiche del personale “senza che ciò costituisca diritto a chiedere al Comune l’eventuale maggiore onere che ne derivasse”. Non dovuto si rileva anche l’adeguamento del costo del personale alle previsioni del CCNL del 2010, considerato che nell’offerta economica presentata dai concorrenti alla gara dovevano essere considerati anche gli aumenti di tale voce di costo sopraggiunti nel corso della prevista esecuzione del contratto quadriennale che partiva dal 2009, e che comunque tutti i costi sopravvenuti trovavano esclusiva disciplina nel capitolato, sicché detto rimborso costituisce illegittima duplicazione dell’aggiornamento già calcolato sull’intero importo contrattuale.
– Poiché la prescrizione decorre “dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” (art. 2935 c.c.), il dies a quo va riferito alla possibilità per il danneggiato di avere cognizione del danno. In materia di rendicontazione delle spese dei gruppi consiliari non ha rilevanza la mera “presa d’atto” del rendiconto da parte dell’ufficio di Presidenza poiché, in base alla legge regionale vigente, il controllo non poteva riguardare anche la verifica di inerenza delle spese sostenute. Dal tale momento, infatti, può decorrere il periodo quinquennale di prescrizione dell’azione erariale. Nel caso esaminato in sentenza, la conoscibilità dei fatti in capo alla Procura regionale era ricollegata alla comunicazione della Procura della Repubblica circa l’illiceità delle spese in oggetto.

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