21/11/2019 – Intervento della Sezione Autonomie sugli incentivi tecnici fuori dai tetti spesa

Intervento della Sezione Autonomie sugli incentivi tecnici fuori dai tetti spesa
La Rivista del Sindaco  21/11/2019
Giunge un nuovo chiarimento da parte della Sezione Autonomie, tramite la delibera n 26/2019, che spiega come solo dalla legge di bilancio 2018 si possono escludere dai limiti del salario accessorio gli incentivi tecnici. Inoltre, gli incentivi tecnici avrebbero dovuto essere sottoposti ai limiti di crescita del salario accessorio, come imposto dal Dlgs 75/2017, articolo 23, comma 2, dal momento in cui è stato approvato il nuovo codice dei contratti (dal Dlgs, 50/2016) e per tutto l’anno 2017. Per gli enti locali si tratta di un’importante questione, soprattutto se impegnati a seguire le indicazioni delle sezioni regionali di Veneto e Umbria, stanziando ed erogando incentivi, senza considerarli soggetti a tetti di spesa del salario accessorio.
La Sezione Autonomie ha dovuto chiarire la questione in merito alla corretta contabilizzazione degli incentivi tecnici, emettendo ben tre delibere. La prima delibera (n 7/2017) ha precisato un intervento restrittivo: le nuove disposizioni sugli incentivi tecnici introdotte dal legislatore non avrebbero permesso un’erogazione svincolata dai limiti di crescita del salario accessorio. Data l’eliminazione del collegamento diretto con le opere pubbliche, il legislatore avrebbe attuato una scelta differente, non sovrapponibile alla precedente, al contrario di quanto riguarda gli incentivi della progettazione. La seconda volta che la Sezione Autonomie ha dovuto riprendere la questione, l’ha fatto con l’intervento n 24/2017, tramite il quale ha ribadito inammissibile la sollecitazione della Sezione regionale Liguria a un possibile ripensamento. Solo l’anno seguente, con la delibera 6/2018, è avvenuto un cambio di orientamento per l’esclusione dai limiti del salario accessorio. Il legislatore aveva da poco introdotto con l’articolo 113, Dlgs 50/2018, comma 5-bis, della la legge di bilancio 2018, la specifica secondo quale le risorse finanziarie individuate ricadono nei capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture.
Tra l’entrata in vigore del Dlgs 50/2016 e l’attuazione della legge di bilancio 2018, per quanto concerne la possibile attrazione degli incentivi tecnici tra le risorse escluse, c’è stata una scissione della magistratura contabile. Un orientamento ha mosso conclusioni restrittive, confermando il comma 5-bis come norma innovativa e non interpretativa, in grado di attrarre tutti gli incentivi (nei limiti di crescita del salario accessorio), nel periodo del nuovo codice degli appalti 2016 e la fine dell’anno 2017; conclusioni su cui nel 2018 era intervenuta la Sezione Autonomie. L’altro orientamento portava le innovazioni introdotte dall’articolo 5-bis a ripercuotersi sugli stanziamenti di bilancio già realizzati per la realizzazione delle opere pubbliche, compresi quindi gli incentivi tecnici.
Stando al secondo orientamento sarebbe richiamata la “non consumazione del potere”, in quanto il trattamento accessorio del personale con il cumulo degli incentivi tecnici andrebbe a determinarsi come conseguenza non solo tramite l’impegno della spesa, portando così a una salvaguardia delle leggi nel tempo. Ma arrivare ad una scelta contabile in grado di produrre effetti sul piano del diritto sostanziale, contrasta con quanto argomentato dalla Sezione Autonomie. In pratica, per non mutare sostanzialmente la contabilizzazione degli incentivi (atto che porterebbe ad escludere dalla spesa del personale e da quella per il trattamento accessorio di queste risorse), non si può permettere alle sezioni regionali la legittimazione postuma quando non allineata con quanto espresso dalla Sezione Autonomie.
Articolo di Loris Pecchia

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