21/11/2019 – Controversia nell’ambito del conferimento dell’incarico di dirigente: decide il giudice ordinario

Controversia nell’ambito del conferimento dell’incarico di dirigente: decide il giudice ordinario
di Federico Gavioli – Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 7071, del 18 ottobre 2018, ha respinto il ricorso di una organizzazione sindacale nei confronti della deliberazione della Giunta regionale; per i giudici di Palazzo Spada la competenza a decidere sulla controversia nell’ambito del conferimento di un incaricato di dirigente pubblico è del giudice ordinario.
Il caso
Una organizzazione sindacale ha interposto appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, che ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo il suo ricorso avverso la deliberazione della Giunta regionale che ha conferito l’incarico, rimasto vacante, di dirigente generale ad un soggetto non appartenente al ruolo unico regionale, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale di riferimento.
Con il ricorso al TAR l’organizzazione sindacale aveva dedotto l’illegittimità del procedimento di nomina del dirigente, lamentando in particolare che l’impugnata delibera di conferimento dell’incarico non era stata preceduta da alcuna forma di pubblicità, né da alcun avviso volto ad acquisire la disponibilità all’esercizio delle funzioni dirigenziali vacanti da parte dei dirigenti appartenenti al ruolo unico, in violazione normativa prevista nel settore del pubblico impiego che prevede, tra l’altro, l’obbligatorietà dell’esperimento di una procedura di matrice pubblicistica.
La sentenza del TAR ha declinato la giurisdizione nell’assunto che l’oggetto del giudizio è incentrato sulla legittimità dell’atto di conferimento dell’incarico dirigenziale, non venendo in contestazione alcun atto presupposto o connesso di natura organizzativa; conseguentemente troverebbe applicazione l’art. 63, comma 4, D.Lgs. n. 165 del 2001 alla stregua del quale le controversie in tema di conferimento e revoca di incarichi dirigenziali nelle Amministrazioni, sono devolute alla cognizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro.
La sentenza del Consiglio di Stato
Con il ricorso al Consiglio di Stato l’organizzazione sindacale ha dedotto l’erroneità della sentenza del TAR, rilevando che il ricorso era volto a contestare il mancato esperimento di un procedimento ad evidenza pubblica; i giudici di prime cure hanno ritenuto la competenza a decidere del giudice ordinario.
Per il Consiglio di Stato l’appello dell’organizzazione sindacale è infondato e deve, pertanto, essere respinto.
Oggetto del contenzioso è la delibera della G.R. che ha conferito ad un soggetto l’incarico dirigenziale, in asserita violazione dell’art. 19D.Lgs. n. 165 del 2001, alla cui stregua, in tema di impiego pubblico privatizzato, le amministrazioni sono tenute a determinare in via preventiva, secondo le procedure definite dalla contrattazione collettiva, i criteri generali per l’affidamento e la revoca degli incarichi dirigenziali, in particolare tenendo conto, in relazione alla natura ed alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente.
I giudici di Palazzo Spada evidenziano che corrisponde al vero che l’associazione ricorrente lamenta la mancata instaurazione di una fase di evidenza pubblica prodromica al conferimento dell’incarico, ma tale situazione non comporta l’attribuzione della controversia alla giurisdizione amministrativa, che è ravvisabile solamente allorché, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi .
Nel caso in esame, al contrario, si lamenta il mancato espletamento della fase di evidenza pubblica e dunque un “vizio intrinseco” del procedimento di conferimento dell’incarico dirigenziale, ipotesi che, secondo gli ordinari criteri di riparto, più propriamente va ricondotta nella giurisdizione del giudice ordinario.
Il Consiglio di Stato, pertanto , respinge il ricorso ma per la peculiarità della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

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