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Subappalto, limitazioni introdotte caso per caso 
di ANDREA MASCOLINI – Italia Oggi – 19 Novembre 2019
No al subappalto illimitato, ma le limitazioni potranno essere introdotte, motivatamente, caso per caso, dalle stazioni appaltanti; necessario un intervento urgente del legislatore per fornire indicazioni alle stazioni appaltanti. È quanto chiede l’ Autorità nazionale anticorruzione con la segnalazione del 13 novembre 2019 inviata a Governo e Parlamento, a seguito della sentenza della Corte di giustizia europea che ha dichiarato non conforme al diritto europeo il limite al subappalto pari al 30% del valore del contratto di lavori, forniture e servizi. Nella segnalazione il Consiglio dell’ Autorità precisa innanzitutto che, se da un lato la sentenza europea ha censurato il limite al subappalto previsto dal diritto interno, dall’ altro «non sembra aver stabilito la possibilità per gli offerenti di ricorrervi in via illimitata».
Infatti, nota l’ Autorità, è la stessa normativa europea a fare intravedere che la regola generale cui attenersi è quella del subappalto di una porzione e non dell’ intera commessa. Per superare i rilievi della Corte di giustizia l’ Anac ipotizza di prevedere la regola generale dell’ ammissibilità del subappalto, richiedendo alla stazione appaltante l’ obbligo, alla stregua di fattispecie con finalità similari come la mancata suddivisione in lotti dell’ appalto di cui all’ art. 51, comma 1, del Codice, di motivare adeguatamente un eventuale limite al subappalto in relazione allo specifico contesto di gara, evitando di restringere ingiustificatamente la concorrenza.
Dal punto di vista motivazionale la segnalazione, riprendendo spunti della sentenza della Corte europea, nota come si potrebbe fare riferimento al «settore economico o merceologico di riferimento», oppure alla «natura (ad esempio, principale/prevalente o accessoria) della prestazione», o ancora a «specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’ appalto, con finalità di carattere preventivo rispetto a fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose», o infine a esigenze «di carattere organizzativo, per una più efficiente e veloce esecuzione delle prestazioni». Possibili limitazioni potrebbero quindi essere inserite, ad esempio, laddove in un determinato settore merceologico vi fosse un limitato numero di operatori economici qualificati o di possibili partecipanti, «al fine di promuovere la più ampia concorrenza, atteso che la presenza di uno o più subappaltatori potrebbe favorire accordi spartitori in fase di gara».
Rispetto poi all’ obbligo di indicare la terna di subappaltatori (sospeso dal decreto sblocca cantieri fino a tutto il 2020, l’ Autorità propone, in caso di motivati limiti al subappalto, che in caso di limiti al subappalto «adeguatamente motivati entro determinate soglie» si potrebbe concedere al concorrente la facoltà (non l’ obbligo) di indicare un elenco di subappaltatori potenziali entro un determinato (e limitato) numero. In questo modo verrebbero contenuti adempimenti e oneri dichiarativi per imprese e stazioni appaltanti.
L’ esigenza da tenere presente, precisa infatti l’ Anac, è quella di evitare che «un più ampio ricorso al subappalto non si traduca in maggiori incentivi all’ elusione della disciplina antimafia». Infine per quanto riguarda i contratti al di sotto della soglia europea, l’ Anac rinvia al legislatore la scelta, «alla luce della piena compatibilità con il diritto europeo e di quanto stabilito dalla Corte nella sentenza, l’ eventuale previsione di un limite pur facendo presente che tale limite non sembrerebbe potersi imporre per i casi di appalti aventi interesse transfrontaliero».

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