20/11/2019 – Richiesta di parere su ammissibilità di una mozione.

Richiesta di parere su ammissibilità di una mozione.
 
Sintesi/Massima 
La dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del Consiglio.

Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., con la sentenza n.1022/2004 ritiene la mozione quale “istituto a contenuto non specificato”, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l’interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione.

Testo 
E’stato posto un quesito in ordine all’ammissibilità di una mozione presentata da alcuni consiglieri comunali che l’Amministrazione ritiene esulare dalle materie di competenza del Consiglio.

Al riguardo, si osserva che l’art.43, comma 1, del decreto legislativo n.267/00, stabilendo il diritto di iniziativa dei “consiglieri comunali” su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, precisa, altresì, che i consiglieri hanno il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo le modalità dettate dall’art.39, comma 2, e di presentare interrogazioni e mozioni.

La dottrina definisce le “mozioni” come atti approvati dal consiglio per esercitare un’azione di indirizzo, esprimere posizioni e giudizi su determinate questioni, organizzare la propria attività, disciplinare procedure e stabilire adempimenti dell’amministrazione nei confronti del Consiglio.

Il T.A.R. Puglia – Sezione di Lecce – I Sez., con la sentenza n.1022/2004 ritiene la mozione quale “istituto a contenuto non specificato”, trattandosi di un potere a tutela della minoranza per situazioni non predefinibili, a differenza di altri strumenti più a valenza di mera conoscenza (quali l’interrogazione o la interpellanza), essendo strumento di “introduzione ad un dibattito” che si conclude con un voto che è ragione ed effetto proprio della mozione.

L’art.23, comma 5, dello Statuto comunale riconosce ai consiglieri “il diritto di presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che interessano comunque le competenze e le funzioni dell’Amministrazione comunale o le attività del Comune”.

L’art.27 del Regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale definisce la mozione quale “atto inteso a promuovere (nelle materie di competenza del Consiglio Comunale) su un certo argomento una pronuncia o un operare secondo un determinato orientamento e consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri. Può, altresì, anche configurarsi nella richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune”.

Alla luce di quanto premesso, sembrerebbe pacifico che i consiglieri possano assumere atti che abbiano una valenza politica anche esprimendosi in merito all’operato degli assessori – sebbene la decisione dell’eventuale loro rimozione competa al sindaco – e possono, altresì, sollevare conflitti di interesse all’interno del Consiglio.

Pertanto, concordando con quanto sostenuto da codesta Prefettura, la generica possibilità dettata sia dallo Statuto che dal Regolamento, di affrontare argomenti che riguardano le funzioni ed i compiti comunali (e non solo materie di stretta competenza del Consiglio comunale) renderebbe ammissibile l’inserimento della mozione all’ordine del giorno del Consiglio Comunale.

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