20/11/2019 – Debiti, verifica in 2 step – Il fondo di garanzia al centro dello schema di parere del Cndcec

Debiti, verifica in 2 step – Il fondo di garanzia al centro dello schema di parere del Cndcec – Il 31 dicembre spartiacque per i revisori
di MATTEO BARBERO – Italia Oggi – 19 Novembre 2019
Revisori, verifica in due tempi sul fondo garanzia debiti commerciali da stanziare nel bilancio di previsione degli enti locali. L’ indicazione arriva dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), che in collaborazione con l’ Associazione nazionale dei certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel) ha reso disponibile il consueto schema di parere dell’ organo di revisione economico-finanziaria sui preventivi 2020-2022. Il documento è aggiornato con le norme emanate fino alla data di pubblicazione e verrà ulteriormente rivisto alla luce delle novità della prossima legge di bilancio.
Fra i punti più controversi rientra senza dubbio l’ obbligo previsto dai commi 859 e seguenti della legge 145/2018 di congelare una parte degli stanziamenti per acquisito di beni e servizi. Esso scatterà in tre casi: 1) se il debito commerciale residuo, rilevato alla fine dell’ esercizio precedente, non si sia ridotto almeno del 10% rispetto a quello del secondo esercizio precedente (purché sia superiore al 5% del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio); 2) se l’ ente presenta un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell’ anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall’ art. 4 del dlgs 231/2002; 3) se l’ ente non ha pubblicato l’ ammontare complessivo dei debiti o non ha trasmesso alla piattaforma crediti commerciali (Pcc) le comunicazioni e le informazioni relative all’ avvenuto pagamento delle fatture.
Mentre tale ultima casistica deve essere verificata dai revisori anche per gli enti che approveranno il bilancio entro il prossimo 31 dicembre, le prime due potranno essere oggetto di controllo solo dopo tale data. Pertanto, chi chiuderà il preventivo prima potrà temporaneamente soprassedere all’ accantonamento, salvo provvedere in tal senso mediante successiva variazione laddove si verifichino le condizioni previste dal legislatore. Peraltro, il documento del Cndcec non tiene conto delle modifiche introdotte dal dl 124/2019, che ha differito dal 31 gennaio al 28 febbraio il termine per il secondo passaggio. Neppure è stata recepita la cancellazione del raddoppio dell’ accantonamento per gli enti che non hanno richiesto l’ anticipazione di liquidità prevista dai commi 849 e seguenti della legge 145/2018 entro il termine del 28 febbraio 2019 ovvero non hanno effettuato il pagamento dei debiti per i quali l’ anticipazione stessa è stata attivata.
Nessun riferimento, invece, alla possibile restaurazione del vincolo di finanza pubblica per le entrate da accensione di prestiti, in attesa che la Sezione delle autonomie della Corte dei conti si pronunci sulla questione di massima posta dalla Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige/Südtirol con la recente delibera n. 52/2019/QMIG. Nel complesso, il documento – composto da un testo word con traccia del parere dell’ organo di revisione corredata da commenti in corsivetto di colore azzurro oltre che da tabelle e check list, tutti scaricabili dal sito www.commercialisti.it) – presenta numerosi e interessanti spunti di indagine che si inseriscono nel solco dei principi affermati nelle ultime linee guida al bilancio licenziate dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti. Lo schema non è ovviamente vincolante, ma si pone come valido supporto pratico all’ attività di verifica e controllo dei professionisti. Da evidenziare, infine, sul piano operativo, l’ utilizzo delle tabelle «Corte», coerentemente con gli obiettivi di semplificazione del controllo dei revisori degli enti locali unitamente a quello operato successivamente dalle stesse sezioni regionali di controllo.

Print Friendly, PDF & Email
Torna in alto