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Risponde il Comune dei vizi nella vendita di area inedificabile
di Guglielmo Saporito
Massima attenzione nelle compravendite immobiliari, quando si discute di edificabilità di un’area: lo esige la Cassazione con la sentenza n. 25919/2019, decidendo un contrasto tra venditore, acquirente, notaio ed amministrazione comunale.
Un’area era stata venduta anche se vincolata come inedificabile oltre cinquant’anni prima, con una convenzione non trascritta. Il Comune, per di più, aveva dapprima impresso all’area una destinazione a verde pubblico, e in seguito vi aveva assegnato un indice di edificabilità. Al momento di avviare il cantiere, l’acquirente si è sentito eccepire dai vicini l’esistenza di un vincolo di edificabilità, e ha quindi iniziato una lite per ottenere il risarcimento del danno: il Comune è stato chiamato in causa perché aveva rilasciato un certificato di destinazione urbanistica dal quale l’area risultava edificabile; il notaio che aveva stipulato la compravendita, eccepiva la non conoscibilità del vincolo, che non risultava trascritto nei registri immobiliari. Il venditore infine osservava che il vincolo era stato travolto da una successiva previsione del piano urbanistico che aveva accordato una nuova edificabilità all’area.

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