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Obbligo di gara per le fondazioni di partecipazione in mano pubblica
Le fondazioni di partecipazione costituite dai Comuni sono tenute al rispetto delle procedure di evidenza pubblica proprie delle pubblica amministrazione. Questo principio, desunto dalla lettura congiunta della normativa nazionale e comunitaria, è il frutto dell’analisi svolta dalla Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia, con la delibera n. 22/2019, come risposta al quesito formulato da un Comune per sapere se sia possibile costituire una fondazione di partecipazione per la valorizzazione di una foresta nella quale ricade una parte del territorio comunale e, in caso affermativo, se questo organismo debba sottostare alla normativa di carattere pubblicistico.

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