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Rimedio al problema dei vuoti normativi con la rateizzazione delle tasse locali
La Rivista del Sindaco  14/11/2019 Finanza Locale
Dal 2020, per la rateazione delle entrate locali non ci saranno più vuoti normativi, se l’ente non si è premunito (come spesso accade) di disciplinare la stessa con un regolamento. In questo caso l’amministrazione pubblica o il soggetto affidatario sarà tenuto ad accordare una dilazione del pagamento in rate mensili, con una soglia minima di 4 fino ad una massima di 72, se la somma dovuta superiore a 20mila euro. Per importi superiori a 6mila euro, le rate non posso essere inferiori a 36. Un trattamento di favore sarà riservato a chi versa in una situazione temporanea e obiettiva di difficoltà economica: in caso sia debitore di un importo superiore a 100 euro potrà decidere di pagare la somma a rate.
L’ente potrà adottare misure cautelari e iscrivere l’ipoteca o il fermo amministrativo sui beni del debitore solo se l’istanza non sarà accolta. Il diritto alla dilazione andrà perso se il debitore mancherà il pagamento di due rate consecutive. In questo caso il debitore sarà costretto a saldare il conto in un’unica soluzione, ed è in questa forma che l’ente dovrà riscuoterlo. Ecco cosa viene previsto nello schema della legge di bilancio 2020, per quanto riguarda la riforma della riscossione delle entrate locali.
La legge stabilisce così dei parametri, nei limiti dei quali l’ente può utilizzare il suo potere di regolamentare le condizioni e le modalità per concedere il beneficio. Se durante il pagamento, le condizioni del debitore subissero un peggioramento, si potrà prorogare una sola volta il periodo di dilazione, tramite un provvedimento dell’ente creditore, salvo che non sia decaduto il beneficio a causa dell’inadempimento del pagamento, come sopra riportato. Se la richiesta di rateazione o di decadenza dall’agevolazione  non viene accolta, il concessionario o l’amministrazione creditrice potranno iscrivere il fermo amministrativo o l’ipoteca.
Le rate mensili hanno la scadenza fissata all’ultimo giorno di ogni mese, come riportato nell’atto di accoglimento dell’istanza di dilazione. Gli interessi avranno un interesse di mora fissato ad una cifra non superiore a due punti percentuali sopra il tasso legale, con l’esclusione delle sanzioni, degli interessi, degli oneri di riscossione e delle spese di notifica.
Articolo di Loris Pecchia

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