13/11/2019 – Accesso agli atti preliminari di tutte le gare dell’ente (per controllo sulla rotazione): non è accesso esplorativo

Accesso agli atti preliminari di tutte le gare dell’ente (per controllo sulla rotazione): non è accesso esplorativo
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 novembre 2019, n. 271
Scritto da Elvis Cavalleri – 12 Novembre 2019
Il ricorso riguarda il silenzio serbato dall’amministrazione in relazione alla richiesta di accesso agli atti volta a prendere visione ed estrarre copia degli atti e provvedimenti preliminari adottati con riguardo alle gare sopra e sotto soglia di € 40.000,00 indette per il periodo 2015-2019 ai fini della individuazione degli operatori economici da invitare a ciascuna delle procedure indette, e degli inviti spediti a ciascuno degli operatori economici in relazione a ciascuna procedura.
L’interesse posto a base della richiesta di accesso, sostiene l’instante, risiede nella circostanza che la ricorrente, pur essendo iscritta nell’Elenco degli Operatori Edili tenuto dalla Regione, in più di cinque anni, non è stata mai destinataria dall’amministrazione intimata, a fronte di specifiche richieste inoltrate al Comune intimato tra il 2015 ed il 2019. La società ricorrente ha quindi interesse a verificare che il suo mancato invito e/o la mancanza di affidamenti in suo favore, nel corso dei passati cinque anni, non siano avvenuti in spregio ai generali principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione.
Tar Abruzzo, Pescara, sez. I, 12 novembre 2019, n. 271 dapprima precisa che “la società ricorrente, in qualità di azienda operante nel settore edilizio, è titolare di un interesse a partecipare alle procedure di selezione diretta che si svolgono nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei. Tale posizione giurisprudenziale assume ancor più rilievo alla luce della nuova disciplina delle procedure sottosoglia contenuta nel d.lgs. n. 50/2016 e della valorizzazione del principio di rotazione (cfr. Linee Guida ANAC n. 4/2016)”.
Dopo accurata ricostruzione dei principi che governano la materia, per la quale si rimanda alla lettura integrale della pronuncia, il Collegio dichiara illegittimo il diniego all’accesso e così conclude:
Nella specie l’istante con il ricorso in esame ha interesse a verificare con quali modalità e rispetto a quali procedure siano state individuate le ditte da invitare alle procedure di selezione per l’affidamento diretto di lavori, per un arco di tempo determinato, nonché per una data tipologia di procedure di minimo importo, sicché, tenuto conto anche che trattasi di Comune di piccole dimensioni, non appare percorribile né sostenibile che per il tempo oggetto di richiesta l’evasione dell’istanza di accesso richieda una enorme mole di lavoro per l’ufficio interessato, e nemmeno possono ricadere a danno dell’interessato eventuali disservizi dell’amministrazione legati alla opposta carenza di personale. Né sotto altro profilo l’amministrazione ha comprovato in giudizio l’assunto secondo cui i documenti richiesti sarebbero disponibili sul sito istituzionale, il che peraltro, ove corrispondente al vero, smentirebbe la eccezione relativa alla eccessiva onerosità della evasione della richiesta, nonché la finalità di “controllo generalizzato” della stessa“.

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