12/11/2019 – Riforma, debutta il nuovo funzionario della riscossione 

Riforma, debutta il nuovo funzionario della riscossione 
di Pasquale Mirto – Il Sole 24 Ore – 11 Novembre 2019
Anche per i tributi comunali si avvicina l’ accertamento esecutivo, già utilizzato per alcuni tributi erariali: in pratica perla riscossione forzata delle entrate basterà un unico atto che è anche suscettibile di diventare titolo esecutivo. In questo modo, le fasi dell’ accertamento e della notifica del titolo esecutivo sono unificate, e questo dovrebbe rendere più spedita, ed anche più economica, l’ attività di riscossione coattiva. La novità è contenuta nell’ articolo 96 del disegno di legge di Bilancio 2020, all’ interno della tanto attesa riforma della riscossione degli enti locali.
L’ accertamento esecutivo potrà essere utilizzato dal 1° gennaio 2020 per tutti gli anni d’ imposta anche accertabili nel 2020, e questo comporterà un aggiornamento dei modelli utilizzati dagli enti. La riscossione coattiva tramite il centenario Rd 639/1910 non sarà abrogata, perché le ingiunzioni saranno ancora emesse per tre anni; la normativa prevede che il titolo esecutivo (cartella o ingiunzione) relativo ai “vecchi” atti di accertamento deve essere notificato a pena di decadenza entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’ atto è divenuto definitivo. Le nuove regole, però si applicheranno anche alle vecchie ingiunzioni fiscali, visto che il comma 21 precisa che «le disposizioni di cui ai commi da 11 a 20 si applicano anche in caso di emissione delle ingiunzioni».
Non viene richiamato espressamente il comma 10, il quale detta le regole per la nomina del funzionario responsabile della riscossione, ma si ritiene che le nuove regole valgano tanto per gli accertamenti esecutivi che per le ingiunzioni fiscali, vista l’ assenza di una norma espressamente limitatrice, che peraltro non avrebbe avuto senso. Il responsabile della riscossione La riforma interviene su uno dei punti più critici della riscossione coattiva tramite ingiunzione, ovvero le procedure di nomina del funzionario responsabile della riscossione fra le persone con idoneità accertata allo svolgimento delle funzioni, ovvero mediante concorso bandito dall’ agenzia delle Entrate. L’ ultimo concorso è stato bandito nel 2003, ed è durato peraltro cinque anni; per questo la riforma era attesa da tempo, anche considerando l’ importanza delle competenze attribuite al responsabile della riscossione, tra cui i pignoramenti o i pubblici incanti. Le nuove regole prevedono una nomina più snella, simile a quella già prevista per i messi notificatori dell’ ufficio tributi.
La nomina non è più del Sindaco, ma del dirigente o, in assenza di questo, del responsabile apicale dell’ ente, ovvero il segretario comunale. Stesso potere di nomina spetta direttamente anche ai concessionari iscritti all’ albo, alle società in house e ai gestori dei tributi cui è stata affidata la riscossione della Tari, anche se non citati espressamente, ma per ragioni di ordine logico, giacché tali soggetti possono espressamente emettere atti di accertamento esecutivo. Il funzionario esercita le funzioni demandate agli ufficiali della riscossione dell’ Ader, nonché quelle attribuite al segretario comunale dal Rd 639/1910, e la sua competenza si estende a tutto il territorio nazionale. Il responsabile è nominato tra i dipendenti dell’ ente, o del soggetto affidatario (serve il diploma di istruzione superiore) che hanno superato un esame di idoneità, dopo un corso di preparazione e qualificazione. Per l’ idoneità è necessaria anche un aggiornamento professionale biennale. La nomina dei funzionari della riscossione può essere revocata con provvedimento motivato.

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